Dopo l'approvazione del decreto PA e i movimenti di mobilità, è il momento di pensare alle prossime assegnazioni provvisorie. In questa breve guida analizzeremo le condizioni per poter partecipare alle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria e quando è possibile fare richiesta per il comune di titolarità.
Guida alle assegnazioni provvisorie: motivi, preferenze e provincia
La regolamentazione delle assegnazioni provvisorie dipende dalla sottoscrizione del CCNI. Questa avverrà a breve e dovrebbe confermare l'assenza di vincoli. La domanda di assegnazione provvisoria potrà dunque essere presentata da:
- Docenti già in ruolo;
- Docenti assunti da Gps prima fascia sostegno/ concorso straordinario bis a.s 2022/23 che hanno regolarmente superato l'anno di prova e che saranno in ruolo dal 2023/24.
I docenti delle suddette categorie potranno presentare dunque la domanda, ma solo in presenza di una delle seguenti esigenze:
- Ricongiungimento a figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento con il coniuge, parte dell'unione civile o altro convivente purché la convivenza sia regolarmente certificata da un punto di vista anagrafico;
- Ricongiungimento con il genitore;
- Problemi di salute di grave entità del richiedente, diagnosticati e comprovati da certificazione sanitaria adeguata.
Verificata quindi l'idoneità della situazione personale del docente, questo può richiedere assegnazione per una sola provincia, indicando sino a 15 preferenze per la scuola secondaria e20 preferenze per la scuola dell'infanzia e primaria. Queste possono essere sia preferenze di scuola, che di distretti o comuni, purché non si superi il limite numerico.
Assegnazione provvisoria nel comune di titolarità
Il CCNI 2019/22 afferma quanto segue:
"L'assegnazione provvisoria, leggiamo nel CCNI 2019/22, non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto."
L'assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità è dunque da considerarsi un'eccezione. È infatti possibile richiederla solamente se si verifica la seguente coppia dicondizioni:
- Divisione del comune di titolarità in distretti sub-comunali. È una caratteristica tipica di grandi comuni, come ad esempio Milano o Palermo;
- Diritto del docente a una delle precedenze previste dal CCNI.
Ecco nel dettaglio, quali sono le categorie di personale interessate dalleprecedenze espresse nel CCNI:
- I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
- II Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV Assistenza (assistenza a soggetti con disabilità; lavoratrici madri)
- V Personale a qualunque titolo cessato dal collocamento fuori ruolo
- VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- VIII Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017
Va infine puntualizzato che l'assegnazione provvisoria non interessa spostamenti da una cattedra a un'altra nella scuola di appartenenza. Scopo della procedura non è infatti la realizzazione di fini professionali, bensì il soddisfacimento di esigenze familiari o personali.