Assemblea d’istituto e assemblea di classe sono due momenti molto importanti che coinvolgono gli studenti nella gestione democratica e nei processi organizzativi di una scuola.
In questo approfondimento, vedremo nello specifico:
- cos’è un’assemblea d’istituto e come si richiede;
- i principali riferimenti normativi delle assemblee studentesche;
- cos’è un’assemblea di classe e come si richiede.
Assemblea d’istituto: cos’è e quante se ne possono richiedere?
Durante un’assemblea d’istituto, gli studenti di una scuola si riuniscono per discutere di determinati punti all’ordine del giorno che, di norma, interessano la scuola e i suoi processi organizzativi.
Si può richiedere un’assemblea d’istituto al mese, e come vedremo lo stesso vale anche per le assemblee di classe. Nello specifico, gli studenti hanno diritto a richiedere un’assemblea d’istituto, della durata di una giornata scolastica, al mese, tranne che per il mese precedente la fine delle lezioni. In pratica, non si fanno assemblee d’istituto nella seconda metà di maggio o, comunque, in base al calendario scolastico.
Gli studenti hanno il diritto di richiedere, per un massimo di quattro assemblee all’anno, anche la partecipazione di esperti di problemi culturali, sociali, scientifici e artistici. Tali esperti sono indicati nell’ordine del giorno insieme agli argomenti di cui tratterà l’assemblea d’istituto.
Normativa di riferimento per le assemblee d’istituto
Il diritto degli studenti all’assemblea d’istituto è stato riconosciuto dal DPR n. 416/1974, agli articoli 42, 43 e 44. Le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 1974 sono state riprese poi nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta del DPR n. 297/1994, agli articoli 12, 13 e 14.
Inoltre, ulteriori specifiche sono state introdotte dalla Circolare ministeriale n. 312/1979.
Il diritto all’assemblea d’istituto nel Testo Unico sulla scuola
L’articolo 12 del DPR n. 297/1994, che riprende l’articolo 42 del decreto summenzionato, sancisce il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea:
"Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli."
Il successivo articolo 13 stabilisce quali sono le finalità e le modalità delle assemblee studentesche, ossia le assemblee di classe e le assemblee d’istituto. In quest’ultimo caso, è previsto lo svolgimento:
- per classi parallele, in relazione al numero di alunni e alla disponibilità dei locali;
- di massimo un’assemblea al mese durante l’orario scolastico e un’assemblea al mese fuori dall’orario delle lezioni;
- di attività di ricerca, di seminario o di lavori di gruppo, se richiesti dagli studenti.
I rappresentanti di classe possono esprimere un comitato studentesco d’istituto, al quale è concesso esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio d’istituto. Inoltre, all’assemblea d’istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato, nonché i docenti che lo desiderino.
Infine, l’articolo 14 del Testo Unico stabilisce le modalità di organizzazione, convocazione e svolgimento delle assemblee d’istituto.
Tempistiche e svolgimento delle assemblee d’istituto nella Circolare Ministeriale del 1979
La Circolare Ministeriale del 1979 riprende sostanzialmente quanto già stabilito dal DPR del 1974 ripreso poi dal Testo Unico del 1994. Inoltre, nel testo viene stabilito l’obbligo degli studenti di comunicare in anticipo, al Dirigente Scolastico, la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea d’istituto. Si legge che:
"La convocazione dell’assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti. [...] Il preside preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea."
Altra questione presente nella circolare riguarda lo svolgimento ordinato dell’assemblea, che deve assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dell’assemblea. L’assemblea d’istituto ha la libertà di scegliere se il presidente vada eletto per ciascuna assemblea oppure se resti in carica per più assemblee.
Come si richiede un’assemblea di istituto?
Come abbiamo visto, degli aspetti organizzativi dell’assemblea d’istituto si occupano sia l’articolo 14 del DPR n. 297/1994 sia la Circolare Ministeriale n. 312/1979.
Un’assemblea d’istituto può essere richiesta:
- dalla maggioranza del comitato studentesco d’istituto, costituito dai rappresentanti di classe;
- in alternativa, dal 10% degli studenti.
La richiesta dell’assemblea deve riportare il giorno di svolgimento e l’ordine del giorno completo dei temi e degli argomenti di discussione, nonché degli eventuali esperti da invitare. In questo caso, è necessaria l’approvazione del consiglio d’istituto, altra ragione per la quale è importante richiedere l’assemblea d’istituto con un congruo anticipo.
Diventa quindi fondamentale il regolamento dell'assemblea, come stabilito nell’articolo 14 del Testo Unico, che può aiutare a rendere più specifiche le generali indicazioni contenute nei riferimenti normativi. Si legge che:
"L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. [...] Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea."
Assemblea di classe: cos’è e come si richiede?
L’assemblea di classe è, secondo i riferimenti normativi visti nei paragrafi precedenti, l’altra forma di partecipazione democratica alla vita scolastica da parte degli studenti. Come per l’assemblea d’istituto, anche la richiesta di assemblea di classe va fatta in forma scritta con indicazione dell’ordine del giorno. L’articolo 13 del Testo Unico stabilisce che:
È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
La richiesta di assemblea di classe va inoltre sottoscritta dai rappresentanti di classe e firmata anche dai docenti le cui ore sono messe a disposizione dell’assemblea. Fatto ciò, è possibile inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico, anche qui con un congruo anticipo utile alla corretta organizzazione.