La recente sentenza n. 1827/2022 del Tribunale di Salerno ha chiarito alcune questioni riguardanti la sospensione dall'insegnamento per diverse assenze non giustificate:
- nei giorni festivi;
- nel giorno libero del docente;
- dal domicilio durante la visita fiscale.
Il docente era stato sospeso per sei mesi e, pertanto, aveva presentato ricorso che è stato giudicato in parte fondato.
Assenze ingiustificate nel giorno festivo e nel giorno libero: cosa dice il Tribunale di Salerno
Il focus della sentenza del Tribunale di Salerno riguarda in primo luogo la natura delle assenze contestate al dipendente e ritenute non giustificate, tanto da giustificare un provvedimento sanzionatorio quale la sospensione dall'insegnamento.
Si legge nella sentenza che alcune delle assenze contestate cadono di domenica, pertanto
"è ben vero che tali giornate non sono comprese nelle certificazioni mediche prodotte ma non è dato comprendere quale rilevanza ciò possa avere, dato che si tratta di giorni festivi"Per un verso, quindi, il Tribunale di Salerno rileva come non sia possibile dare rilevanza - ai fini della sospensione - ad assenze non giustificate se queste cadono nei giorni festivi. Per l'altro verso, invece, è necessario giustificare un'eventuale assenza che si è verificata durante il giorno libero del docente.
Quest'ultimo è infatti un giorno libero dalle attività di insegnamento ma non dall'impegno lavorativo per il dipendente, per cui
"tali assenze non sono state giustificate non essendo ricomprese nei giorni di assenza, pur trattandosi di giorni intermedi tra un periodo di assenza e l'altro per malattia"Il giorno libero va considerato un giorno lavorativo a tutti gli effetti e, di conseguenza, è necessario giustificare l'assenza.
Assenza dal proprio domicilio durante una visita fiscale: quando vanno giustificate
L'altro punto fondamentale su cui si concentra la sentenza del Tribunale di Salerno riguarda le assenze dal domicilio del docente durante le visite fiscali. In questo caso, i giudici riconoscono che - nonostante il dipendente scolastico abbia fornito certificazioni mediche apposite - esse non appaiono convincenti, dal momento che non dimostrano:
- la comunicazione preventiva alla scuola;
- l'assoluta urgenza delle visite;
- l'impossibilità di sottoporsi alle visite che hanno causato l'assenza dal domicilio in orario diverso dalle fasce di reperibilità.
A tale proposito, sia il D.Lgs n. 165/2001 sia diverse pronunce della Corte di Cassazione stabiliscono che è giustificabile l'assenza dal domicilio nelle fasce per la visita fiscale. In questo caso, però, il lavoratore dovrà fornire la prova di situazioni
"tali da comportare adempimenti che non possono essere effettuati in ore diverse da quelle comprese nelle fasce orarie di reperibilità. [...] in tal caso il lavoratore deve fornire la prova di non essersi potuto recare dal medico in orario diverso"
Sospensione di sei mesi per tre giorni di assenza: la decisione dei giudici sul ricorso
Il quadro delineato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1827/2022 riguarda in pratica la natura dei giorni di assenza contestati al docente.
Di questi, due giorni ricadono di domenica e non hanno alcuna rilevanza. Al contrario, sono passibili di sanzione disciplinare i tre giorni di assenza - liberi ma non giustificati benché ricompresi fra due periodi di malattia - e i due giorni in cui il docente è stato assente dal domicilio durante le fasce di reperibilità.
Nonostante questo, il Tribunale di Salerno ha stabilito che
"la sanzione concretamente applicata (la sospensione dall'insegnamento per mesi sei) appare sproporzionata rispetto alle condotte contestate, soprattutto se limitate alle giornate testé indicate. Infatti, le assenze ingiustificate, a questi punto, sono solo tre rispetto a quelle complessivamente contestate"Per questa ragione, il ricorso del docente è risultato ai giudici in parte fondato e pertanto accolto, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare applicata.