Con il presente articolo ci riserviamo di fornire alcune importanti delucidazioni in merito alle assenze dovute per malattia e alla fruizione dei permessi retribuiti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i docenti di religione cattolica appartenenti alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
La normativa di riferimento
Le normative che disciplinano lo status giuridico dei docenti di religione cattolica sono essenzialmente quattro:
- Il DPR n. 751 del 1985;
- La Legge n. 121 del 1985;
- Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309;
- La Legge n. 186 del 2003.
In particolare, per quei docenti che risultano in servizio con orario completo in ruoli regionali, si fa riferimento al D. Lgs. n. 297 del 1994 "Testo unico sull'istruzione", nonché ai rispettivi CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e CCNL Comparto Istruzione 2016-2018.
Con tali normative, dunque, la categoria rappresentata dai docenti di religione cattolica viene equiparata a quella dei restanti docenti, anche se con qualche differenziazione in termini giuridici e retributivi.
Docenti determinati e indeterminati: come avviene l'individuazione
Gli insegnanti di religione cattolica sono soggetti a una procedura di reclutamento che si differenzia da quello previsto per i docenti di altri insegnamenti: infatti nelle scuole italiane è necessario che essi siano riconosciuti dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità scolastica.
La differenza sta, grossomodo, nell'individuazione del personale a tempo determinato ed indeterminato:
- nel primo caso, la nomina avviene direttamente dal Dirigente scolastico, insieme con l'Ordinario diocesano della diocesi del territorio in cui è collocata l'istituzione scolastica;
- nel secondo caso, invece, avviene per il tramite del Dirigente regionale dell'Ufficio scolastico regionale, in sinergia con l'Ordinario diocesano.
In sostanza, però, per ambedue le categorie la nomina avviene secondo la seguente modalità: la scuola individua le ore necessarie e procede a comunicarle all'autorità ecclesiastica di riferimento r quest'ultima individua i docenti da inviare sulla scorta di elenchi interni e giudizi di idoneità.
Permessi retribuiti: motivi personali e familiari
Per i docenti di religione cattolica che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato, pertanto, si fa riferimento alla medesima disciplina che caratterizza il restante personale docente di ruolo.
Di conseguenza, stando a quanto stabilito con l'art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006-2009, tali insegnanti hanno diritto a godere fino a tre giorni di permessi, interamente retribuiti, per motivi personali o familiari, previa autocertificazione con assunzione delle responsabilità civili e penali di quanto dichiarato. Il dirigente non può in alcun modo rigettare la domanda di permesso.
Per i docenti di religione cattolica con contratto a tempo determinato, invece, non sono riconosciuti tali permessi ma si applica quanto previsto dall'art.19, comma 7, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, secondo cui:
"Al personale docente assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2".Anche in quest'ultimo caso è necessario esprimere al datore di lavoro le motivazioni che sottintendono la richiesta, pure mediante eventuale autocertificazione.
Assenza per malattia
Come sopra accennato, per gli insegnanti di religione cattolica che abbiano contemporaneamente:
- l'orario completo di cattedra;
- il titolo di specializzazione previsto dall'Intesa;
- almeno quattro anni di servizio;
si applica la medesima disciplina prevista per i docenti di altri insegnamenti.
Nella fattispecie, il periodo di comporto è di 18 mesi di assenze per malattia, calcolati nel triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e al 50% per gli altri sei mesi restanti. Nel caso di particolare gravità, il periodo può essere prorogato per ulteriori 18 mesi, senza retribuzione però.
Per coloro che invece hanno stipulato un contratto a tempo determinato, si fa riferimento all'art. 17, comma 5, CCNL Comparto Scuola 2006-2009 secondo cui questi "hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico".
Durante il periodo di comporto, pertanto, non superiore alle 9 mensilità, verrà corrisposto:
- L'intero importo retributivo nel corso del primo mese d'assenza;
- Il 50% di retribuzione nel secondo e terzo mese;
- Per i restanti mesi, il personale mantiene il solo diritto alla conservazione del posto, senza alcuna retribuzione.