Sulla questione relativa agli studenti che si autolesionano in classe si è recentemente espressa la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con una precisazione: la responsabilità della scuola e dell'insegnante non è generica, ma rientra in un vero e proprio contratto che viene stipulato nel momento in cui il minore viene iscritto e accolto dall'istituto il quale, di conseguenza, ha l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e sulla sua incolumità durante tutta la sua permanenza all'interno della struttura.
Rapporto tra scuola, docente e alunno
Trattandosi di contratto, quindi, tra il docente e l'alunno si instaura un rapporto giuridico diretto che prevede, da parte del primo, piena assunzione non solo dell'obbligo di istruire e di educare, ma anche di proteggere e sorvegliare con l'obiettivo di preservare l'incolumità del secondo.
Prova del danno
Quando si decide di procedere con la richiesta di risarcimento del danno di autolesione del minore nei confronti della scuola, i genitori o i tutori dello studente devono dimostrare che il danno si sia verificato all'interno della struttura scolastica e nell'orario di lezione; da parte sua, invece, la scuola deve dimostrare che il danno non fosse in alcun modo prevedibile, né arginabile.
Caso di autolesione e onere della prova da parte della scuola
Quando si parla di autolesione, e quindi è l'alunno che causa un danno a se stesso, la Cassazione ha mirato proprio sulla natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico e degli insegnanti che, appunto, hanno obbligo di vigilare sugli studenti e sulla loro sicurezza.
Di conseguenza, di fronte a un caso di autolesione, la scuola deve dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da cause da non poter imputare né alla scuola, né all'insegnante.
Per tirare le somme, la III Sezione Civile ha chiamato in causa una sentenza delle Sezioni Unite del 2002, secondo la quale "l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso. [...] fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi".