La figura del dirigente scolastico è cruciale per svolgere correttamente tutte le attività che mantengono in buona salute un istituto scolastico. Per questo è importante che il ds costruisca uno staff di collaboratori che lo sostengano nell'adempimento dei suoi doveri.
In base a quanto stabilito dall'art.25 del D.Lgs 162/2001 e dal dell'art.1, comma 83 della Legge 107/2015 il team di collaboratori è formato da docenti scelti dal dirigente stesso, che vengono esonerati totalmente o parzialmente dalle attività di docenza e insegnamento. Di seguito, una breve guida sull'aspetto dell'esonero.
Collaboratori del dirigente scolastico ed esonero: dal testo unico sull'Istruzione all'organico dell'autonomia
A regolare l'esonero dei docenti per svolgere le mansioni del preside era fino a poco tempo fa il Testo unico sull'Istruzione, D.Lgs 297 del 16 aprile del 1994. L'art.459 esplicitava infatti, nei suoi vari commi, criteri e modalità che regolavano la sostituzione del preside da parte del docente, basati sul numero di classi dell'istituto di riferimento.
La norma è stata abrogata integralmente nell'ambito della riforma della Buona Scuola, con la L. 190/2014 art.1 comma 329. Con la L. n. 107 del 13 luglio 2015 veniva infatti introdotto, con decorrenza a partire dal 1° settembre 2015, l'organico dell'autonomia. La definizione dell'organico dell'autonomia si trova nel comma 68 dell'art.1:
"L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento"In altri termini i collaboratori che fanno parte dell'organico dell'autonomia affrontano i bisogni formativi degli studenti e le esigenze didattiche e organizzative dell'istituto scolastico in base anche agli obiettivi ritrovati dal Rapporti di Autovalutazione (RAV) e dalle azioni riportate nel Piano di Miglioramento (PdM).
Esonero e collaboratori scolastici: funzioni organizzative e di coordinamento
In base alla nuova impalcatura normativa, il Dirigente scolastico può dunque esonerare dalle attività di insegnamento i docenti che prendono parte all'organico dell'autonomia per assegnare loro funzioni organizzative e di coordinamento utili al benessere dell'istituto.
L'attività di gestione delle risorse umane da parte del dirigente scolastico è regolata da due fonti normative, che fondamentalmente gli assegnano libertà nella scelta dei suoi collaboratori tra il corpo docenti:
- Art.1, comma 78 della L. 107/2015
- D.lgs 165/2001, art.25 comma 5
Nell'attribuire le ore di esonero e le funzioni all'interno dell'organico dell'autonomia il ds deve tenere sempre conto del Piano triennale dell'offerta formativa e degli obiettivi stilati in funzione del Piano di miglioramento.
Esonero e ore di insegnamento
La normativa costituisce il limite entro il quale disporre le ore da destinare ad incarichi di organizzazione e supporto. Si possono quindi destinare docenti ad attività organizzative se si continua a rispettare la copertura oraria di insegnamento prevista dalla scuola, variabile in base a grado e ordine:
- 25 ore, insegnanti della scuola dell'infanzia;
- 22 ore, insegnanti scuola primaria (con aggiunte di 2 ore per attività di programmazione didattica realizzata con incontri collegiali su base plurisettimanale);
- 18 ore, insegnanti scuola secondaria di I e II grado.
Sulla base di questo specchietto orario, a normare la possibilità di destinare ore di insegnamento ad altre attività è l'art.28 del CCNL Comparto Istruzione del biennio 2016-2018.
Collaboratori DS e Staff Dirigenziale: si possono coinvolgere fino al 10% dei docenti
L'art. 1 comma 83 della L.107/2015 fissa fino al 10% l'ammontare dei docenti individuabili nell'ambito dell'organico dell'autonomia per supporto organizzativo e didattico della scuola. Le disposizioni attuate non devono gravare sulla scuola, aumentando o aggiungendo oneri di lavoro.
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