Quando si parla di sviluppo orizzontale di carriera per collaboratori scolastici, l'art.7 del CCNL è il punto di riferimento principale. L'articolo riguarda la progressione economica della figura professionale. L'avanzamento di carriera si verifica dunque con un aumento stipendiale. Questo viene erogato dopo che il lavoratore frequenta un corso di formazione che ha per finalità l'assunzione di nuove responsabilità e lo svolgimento di nuove prestazioni.
Collaboratori scolastici, Art.7 e sviluppo orizzontale della carriera: di cosa si tratta
Il CCNL 2006-2009, art.62 è il testo di riferimento per quanto riguarda la progressione economica dei collaboratori. L'articolo rimandava ad apposita sequenza contrattuale la gestione delle posizione economica del personale A.T.A, delle aree A e B.
L'art.7 viene anche definito "Prima posizione ex art.7". Si riferisce all'art.7 del CCNL 7 dicembre 2005 che per primo introdusse l'aumento stipendiale post corso di formazione, che definisce lo sviluppo orizzontale della carriera dei collaboratori scolastici.
Tale aumento è di 600,00 € all'anno. La somma viene dunque spalmata nel corso di 13 mensilità. Tramite sistema di Cedolino Unico il collaboratore la riceve direttamente in busta paga nel trattamento retributivo fondamentale.
È importante ricordare che le cifre saranno valutate dall'INPS per fini pensionistici. Entrano inoltre a far parte del calcolo utile a determinare il trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS o TFR).
In cosa consistono le mansioni ulteriori previste dall'art.7
Come detto poco sopra, l'art.7 prevede l'attribuzione di ulteriori mansioni lavorative, in aggiunta a quelle previste originariamente dal profilo professionale definito dal CCNL. Chiaramente, le nuove mansioni, reparti e carichi di lavoro, saranno distribuiti in maniera compatibile rispetto a quanto previsto dal piano annuale delle attività del personale Ata.
Secondo quanto previsto dall'art.4 dell'Accordo Nazionale 2008, le competenze attribuite al personale beneficiario dell'art.7 sono da determinare in sede di contrattazione integrativa. Questa coinvolge la singola scuola, ovvero il dirigente scolastico e i rappresentanti sindacali.
Tra gli incarichi extra, si ricordano ad esempio:
- Assistenza di base e cura materiale degli alunni disabili;
- Piccoli lavori di manutenzione dei beni mobili;
- Cura degli spazi verdi pertinenti alla scuola;
- Mansioni di primo soccorso.
Inidoneità al lavoro e incompatibilità di accesso al fondo Incarichi Specifici
Secondo l'Accordo nazionale 25 ottobre 2018, se il personale si dichiara parzialmente inidoneo per motivi di salute, lì dove adeguatamente certificato e verificato, le mansioni vengono affidate congruamente alle possibilità accertate. Le modalità e i criteri di controllo della condizione del lavoratore è definita dalla contrattazione integrativa a livello della singola scuola.
In questo caso, il lavoratore che beneficia della posizione economica conseguente all'aumento, non ne perde dunque il diritto. Viceversa, se l'inidoneità è più grave, o addirittura totale, la procedura è diversa e può arrivare fino alla risoluzione contrattuale.
Il beneficio legato alla prima posizione economica è inoltre incompatibile con il Fondo MOF per il pagamento degli incarichi specifici. Questa incompatibilità è determinata dall'Accordo nazionale del 20 ottobre 2008.
Questo significa che il collaboratore scolastico avente diritto alla prima posizione economica, non può percepire altri pagamenti a titolo di incarico specifico nel momento in cui viene chiamato allo svolgimento di nuovi compiti e mansioni per applicazione dell'art.7.