Gli scrutini intermedi per la scuola secondaria sono un importante momento nell'economia della valutazione degli studenti. Viene svolto dai docenti riuniti in Consiglio di classe.
L'obiettivo è la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Questa spetta proprio al consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza, come stabilito dall'art.2/1 del DPR n.122/2009.
Il Consiglio di classe negli scrutini intermedi per la scuola secondaria. La votazione
Il Consiglio di classe si riunisce dunque per le operazioni di scrutino intermedio e finale ed è da considerarsi un organo collegiale giudicante perfetto. È necessaria la presenza di tutti i suoi componenti che devono validare le deliberazioni da assumere.
I docenti riuniti in Consiglio di classe devono proporre dunque la votazione da assegnare agli studenti. Secondo l'art. 79 del R.D 653/1925 questo avviene:
"In base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni"
Il voto è espresso in decimi e deve essere un numero intero. I "Mezzi voti" devono dunque essere arrotondati. La proposta di voto deve essere motivata, in maniera aderente ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti, in virtù del principio di trasparenza che sta alla base della valutazione.
Le valutazioni espresse dal Consiglio sono infatti insindacabili solo se adeguatamente motivate: viceversa sono impugnabili davanti al giudice amministrativo che potrebbe sancirne addirittura l'annullamento.
La motivazione può consistere in una breve relazione per ciascun allievo. Il docente può altrimenti segnare con delle crocette le aggettivazioni in riferimento ai campi di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi che si trovano nel registro personale. La singola scuola può anche scegliere una modalità comune ad ogni docente.
La valutazione è comunque sempre da intendersi come corale. Quella del singolo docente è dunque una semplice proposta di voto, che deve essere convalidata dall'intero Consiglio di classe.
Deliberazioni a maggioranza e voto del Presidente
Le deliberazioni da assumere a maggioranza in fase di scrutini intermedi per la scuola secondarianon prevedono astensione. Come stabilito dall' art. 37/3 DLgs 297/94 quindi tutti i docenti devono votare, compreso il presidente di Consiglio. In caso di parità di voti, prevarrà la proposta a cui ha il presidente ha dato il suo voto.
Il numero dei voti espressi è comunque sempre pari al numero dei componenti del Consiglio. Ciò significa che il presidente vota comunque una sola volta come tutti i colleghi, ma il suo voto assume valore doppio solo in caso di parità.
Assenza e sostituzione di docente assente
Nel rispetto del principio di "Collegio perfetto" sopra menzionato, qualora un docente sia assente giustificato (malattia, gravi motivi personali o familiari, congedo parentale…) bisogna provvedere con la sua sostituzione. A prendere il suo posto sarà dunque un docente della stessa materia, in servizio presso la medesima scuola.
Qualora non sia presente nessun docente della stessa materia o abilitato all'insegnamento di quella materia, dato che lo scrutinio non è rimandabile, bisogna ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei docenti supplenti. La sostituzione va adeguatamente menzionata nel verbale dello scrutinio.
Dirigente scolastico e deleghe per lo scrutino intermedio
Il Dirigente scolastico ha la facoltà di delegare la sua presenza allo scrutinio. Il suo posto sarà quindi preso dal collaboratore vicario se:
- Il vicario fa parte del Consiglio di classe;
- Il Dirigente Scolastico è in una condizione che lo pone in assenza dal servizio (malattia, ferie, congedo…)
Nel secondo caso, il collaboratore vicario assume "Ipso facto" le mansioni dirigenziali e di conseguenza anche quella di Presidente del Consiglio di classe durante le operazioni di scrutinio intermedio per la scuola secondaria. Delegare al vicario se non fa parte dello stesso Consiglio di classe e/o se il Dirigente scolastico è regolarmente presente a scuola è un errore grave, che comporta l'annullamento dello scrutinio.
Secondo l'art 5/5 del DLgs 297/94 il Dirigente può delegare anche un docente del Consiglio di classe. La delega deve risultare da provvedimento scritto, anche come semplice indicazione nell'atto di convocazione dell'Organo e inserita poi in verbale.
Un docente può essere contemporaneamente segretario e coordinatore all'interno di uno stesso Consiglio di classe. Le due figure devono essere però distinte se il coordinatore viene delegato dal Dirigente alla funzione di presidente del Consiglio di classe.
Scrutini intermedi e retribuzione delle ore di partecipazione
L'art. 29/3 del CCNL/2007 stabilisce che la partecipazione agli scrutini per il docente è un obbligo di servizio. Di conseguenza le ore impiegate per la partecipazione ai lavori di scrutinio intermedio non rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale all'insegnamento.
Le attività di carattere collegiale riportate nell'art. 29/3 sono:
- Partecipazione alle riunioni del Collegio docenti fino a 40 ore annue;
- Partecipazione alle attività di collegio dei consigli di classe, interclasse o intersezione fino a 40 ore annue;
- Svolgimento di scrutini ed esami, incluse le attività di compilazione degli atti di valutazione.
Nel caso invece un docente partecipi allo scrutinio di una classe dove non insegna, deve essere retribuito. In questo caso infatti l'attività di scrutinio diventa una sostituzione a tutti gli effetti e al docente spetta un compenso per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - a carico del fondo di istituto - come riportato all'art. 88 comma 2 lett. d) del CCNL/2007.
Scrutini intermedi per la scuola secondaria e partecipazione di altre tipologie di docenti
Chiariamo infine il ruolo di alcuni insegnamenti nell'economia dello scrutinio intermedio per scuola secondaria:
- Approfondimento in materie letterarie: il docente fa parte del Consiglio di classe ma, non essendo una materia a sé stante, non fa una proposta di valutazione autonoma. Il suo voto confluirà piuttosto nella relativa votazione del docente di lettere;
- Docente di sostegno: I docenti di sostegno diventano co-titolari delle classi e delle sezioni in cui operano. Partecipano quindi a tutte le attività educative e didattiche, comprese quelle dei collegi docenti e dei consigli di classe. Esprimeranno dunque una valutazione sullo studente con disabilità ma parteciperanno anche alla valutazione degli altri studenti. Se uno studente con disabilità è seguito da più docenti di sostegno, il loro voto dovrà confluire in una valutazione unica;
- Docenti ITP: I docenti ITP sono a tutti gli effetti parte del Consiglio di classe. Votano in autonomia, anche se il voto sarà unico per la disciplina da loro insegnata insieme al docente di teoria;
- Docente conversatore in lingua straniera: Segue le stesse regole del docente ITP.
- Insegnante di religione cattolica: L'insegnante di religione cattolica è equiparato agli altri insegnanti, di conseguenza partecipa agli stessi organi collegiali e alle valutazioni intermedie e finali. Il suo voto tuttavia non è espresso in decimi, ma è una nota di valutazione che riguarda solo gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della sua materia.
- Insegnante di alternativa alla religione cattolica: Stesso discorso vale per l'insegnante di attività alternativa alla religione cattolica, che partecipa ai consigli di classe e all'attribuzione del credito relativo agli alunni da lui seguiti. La valutazione sarà basata sull'interesse e sul profilo raggiunto da ciascun alunno rispetto alla materia proposta.