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Guida sul comitato di valutazione insegnanti, un organo responsabile di valorizzare i docenti tramite un'accurata valutazione del loro operato. it-IT Editoriale 2022-02-10T14:52:49+01:00
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Comitato di valutazione insegnanti: come funziona e quali sono i suoi compiti

Guida sul comitato di valutazione insegnanti, un organo responsabile di valorizzare i docenti tramite un'accurata valutazione del loro operato.

Redazione Universo Scuola
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Sulla base dell'Ex art. 11 d. lgs. 297/94 viene istituito il Comitato di Valutazione Insegnanti, un organo collegiale dalla composizione eterogenea che permette la disamina del rendimento dei docenti e la loro corrispettiva valorizzazione.

Comitato di valutazione insegnanti: da chi è composto e cosa fa

Come appena detto, la composizione del Comitato di valutazione insegnanti è mista e prevede:

  • Il dirigente scolastico;
  • 3 docenti, di cui 2 scelti dal collegio docenti e uno scelto dal Consiglio di istituto;
  • Un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio di istituto;
  • Un componente esterno la cui individuazione è compito dell'USR. Può essere un dirigente tecnico oppure essere scelto tra docenti e dirigenti scolastici.

Tutti i membri che compongono il comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003 e devono osservare gli obblighi di riservatezza, come previsto dal d.lgs 196/2003. L'obbligo di riservatezza può essere anche integrato da disposizioni specifiche che si ritrovano nel regolamento di istituto.

I compiti del comitato sono diversi. In generale si può dire che il suo compito è quello di valutare gli insegnanti e favorirne la valorizzazione professionale tramite dei criteri, stabiliti sulla base dei seguenti fattori:

  • Qualità dell'insegnamento e contributo attivo al miglioramento dell'istituzione scolastica. Elemento rilevante a questo proposito è il successo scolastico degli studenti del docenti;
  • Risultati ottenuti dal docente/gruppo docenti nell'ambito del potenziamento delle competenze degli alunni, ma anche nell'innovazione e nella ricerca didattica e metodologica e nella diffusione di buone pratiche didattiche;
  • Responsabilità organizzativa di attività di coordinamento didattico o di formazione del personale;
  • Valutazione del servizio rispetto all'art. 448 del D. Lgs. 297/94. Questa avviene su richiesta dell'interessato, preceduta da una relazione redatta dal Dirigente scolastico; se a essere valutato è un docente che fa parte del comitato ai lavori, esso non partecipa e il Consiglio di istituto provvede a individuare un sostituto.

Il comitato, in base alle competenze espresse dal comma 3 art.11 del TUR, modificato dall'art 129 della legge, può decidere di adottare i criteri di valutazione così per come sono o richiedere eventuali modifiche o integrazioni. Generalmente le richieste devono pervenire entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.
Infine, il comitato è anche responsabile della riabilitazione del personale docente in riferimento all'art. 501 del d. lgs. 297/9.

Durata del Comitato di valutazione insegnanti e modalità di convocazione

La durata del comitato a partire dall'elezione dei suoi membri componenti è di tre anni. Se uno dei docenti componenti del comitato perde il suo lavoro all'interno della scuola, sarà sostituito da un altro designato sempre dal consiglio.

Nel caso in cui più membri perdano il loro posto, si procede invece con una nuova designazione del consiglio o del collegio, che saranno responsabili anche di una nuova designazione della componente genitoriale del comitato in caso sia il rappresentante dei genitori ad abbandonare.

Il Comitato di Valutazione degli Insegnanti viene convocato dal Presidente oppure da un membro che ne riceve la delega. Non ci sono particolari condizioni che obbligano alla convocazione, che viene quindi effettuata dal Presidente ogni volta che lo ritiene utile.

La convocazione diventa obbligatoria quando vi è unarichiesta sottoscritta da un terzo dei membri che compongono il comitato: la suddetta richiesta deve essere indirizzata al presidente e deve indicare esplicitamente gli argomenti che saranno trattati in riunione.

La convocazione viene comunicata per email con, generalmente, almeno 5 giorni di preavviso. Questo lasso di tempo è variabile, e in casi straordinari, si può convocare anche con un preavviso limite di 48 ore.

Sempre in via straordinaria, l'ordine del giorno della riunione può prevedere delle integrazioni, purché esse siano accettate dalla maggioranza dei componenti. Un eventuale forfait di uno o più membri va comunicato in forma scritta, sempre per email, al presidente.

Ogni scuola può comunque creare un apposito regolamento per gestire il Comitato di Valutazione Insegnanti, nei limiti delle possibilità concesse dal regolamento generale.

Svolgimento della riunione: votazione e verbalizzazione

Perché una seduta del comitato sia valida deve essere presieduta da almeno la metà più uno dei componenti nominati, ovvero 4 su 7. Le decisioni vengono prese tramite votazione palese e serve la maggioranza assoluta dei voti.

La votazione può essere resa segreta nel caso in cui oggetto della votazione sia una persona. Qualora si stabilisse una situazione di parità, il voto del Presidente prevarrà sugli altri.
L'astensione invece non è considerata manifestazione di volontà, quindi non conta come voto, pur concorrendo al raggiungimento del numero legale.

Al termine della riunione viene redatto un verbale che rende pubblico il risultato della riunione. Questo viene sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, individuato all'interno dello stesso comitato.

Il verbale riporta ogni punto che componeva l'ordine del giorno. Può essere redatto al termine della riunione o in forma differita, sulla base degli appunti presi durante la riunione; in questo caso viene discusso alla riunione successiva e la modalità di verbalizzazione differita viene esplicitata sul verbale stesso.

L'accesso agli atti che vengono prodotti dal Comitato di Valutazione Insegnanti è esercitabile entro i limiti e nelle forme previste dalla L.241/1990 e delle sue successive integrazioni e modifiche.

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