Il 16 agosto alle 14 si è conclusa la procedura di invio delle istanze per l'indicazione delle 150 preferenze riguardanti:
- le supplenze annuali fino al 31 agosto;
- le supplenze al 30 giugno fino al termine delle attività didattiche.
Entro il primo settembre, gli uffici scolastici dovranno comunicare gli esiti agli aspiranti docenti, in modo da consentire la presa di servizio.
Vediamo nel dettaglio qual è la procedura, in quali casi è possibile differire la presa di servizio e quali sono le conseguenze per la decorrenza economica e giuridica della nomina.
Dall'attribuzione dell'incarico alla presa di servizio: le tempistiche
Come abbiamo rilevato nell'articolo sul suo funzionamento, la procedura informatizzata di conferimento delle supplenze mette insieme diverse variabili:
- posizione in graduatoria;
- ordine delle preferenze espresse;
- tipologia delle preferenze, se sintetiche o puntuali.
Una volta effettuate le attribuzioni di cattedra mediante l'algoritmo informatico, gli uffici scolastici territoriali dovranno comunicare gli esiti dell'individuazione alle scuole interessate e ai docenti.
La comunicazione avviene mediante email all'indirizzo che i candidati hanno indicato nella fase di registrazione sul portale Istanze On Line. Inoltre, gli esiti dovranno anche essere pubblicati all'interno dei rispettivi siti Internet.
In teoria, le operazioni di attribuzione e comunicazione dovrebbero terminare entro il 1° settembre per consentire la presa di servizio all'inizio dell'anno scolastico.
I docenti che hanno ottenuto l'incarico possono in ogni caso contattare la scuola per eventuali chiarimenti su:
- modalità della presa di servizio;
- esigenze particolari come part time, congedi, e così via;
- sede di lavoro.
Al momento attuale, quindi, si attendono ancora le comunicazioni da parte degli uffici scolastici territoriali, che avverranno entro la fine di agosto.
Nel caso in cui la supplenza venga attribuita dopo il 1° settembre, l'email conterrà anche la data entro cui prendere servizio.
Presa di servizio al 1° settembre: si può differire?
Se al docente viene comunicata una presa di servizio al 1° settembre, è possibile differirla per ragioni quali:
- maternità;
- interdizione per gravi complicanze della gestazione;
- malattia;
- infortunio.
Se per esempio il docente si trova in malattia, dovrà comunicare l'assenza alla scuola e produrre il relativo certificato medico. La presa di servizio verrà quindi differita al primo giorno successivo alla malattia. Allo stesso modo, se il docente è in maternità potrà prendere servizio alla fine del periodo.
Nella Circolare Ministeriale n. 28597/2022, che regola la presa di servizio, i motivi che abbiamo appena citato vengono indicati come esemplificativi. Ciò vuol dire che le motivazioni elencate dal documento non sono esaustive. In ogni caso, il differimento potrà avvenire soltanto per giustificato motivo, con un giudizio che spetta al Dirigente Scolastico.
Decorrenza giuridica ed economica in seguito al differimento della presa di servizio
Le conseguenze della presa di servizio differita variano a seconda che si parli di decorrenza giuridica della nomina o di decorrenza economica.
Nel primo caso infatti, il contratto avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre o dalla data della nomina. La decorrenza economica si avrà invece a partire dall'effettivo inizio del servizio.
A regolare questa parte è il DPR n. 3/1957, ossia il Testo Unico sul Pubblico Impiego, in cui si legge:
"La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina."Ciò detto, tutte le situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego vanno eliminate prima di sottoscrivere il contratto. Per esempio, il personale a tempo determinato (ma anche indeterminato) dovrà svincolarsi da altri rapporti di lavoro in essere.