In data 1 ottobre 2019, tra sindacati scolastici e MIUR è stato raggiunto un accordo sul reclutamento transitorio.
Tra i punti discussi, figura anche l'indizione del concorso per ispettori scolastici o dirigenti tecnici. Scopriamone di più.
Bando in arrivo: assunzioni già dal 2021
Partiamo col precisare che il bando non è ancora stato pubblicato tuttavia è in arrivo, in quanto il decreto legge, che darebbe al MIUR l'autorizzazione di dare il via alle procedure concorsuali, sta per essere reso pubblico.
Si tratterà di un concorso per titoli e per esami per il reclutamento di Dirigenti tecnici con decorrenza da gennaio 2021.
Il testo verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri a breve.
Posti Disponibili
Attualmente i dirigenti tecnici in ruolo sono 55 dunque, nell'ottica di arrivare ad un numero complessivo di 80, si presume che i posti messi a concorso potrebbero essere 25.
Chi può partecipare al concorso
Come già specificato in un nostro precedente articolo, i profili appartenenti al mondo della scuola che potranno partecipare alle procedure concorsuali per diventare ispettore sono:
- i direttori, i docenti ed il personale direttivo della scuola dell'infanzia;
- i direttori didattici e gli insegnanti elementari della scuola primaria;
- i dirigenti scolastici e gli insegnanti di scuole secondarie;
- i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali;
- i presidi e gli insegnanti dei licei artistici, degli istituti d'arte, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti;
I Requisiti
Per partecipare al concorso, i soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso di requisiti specifici identificabili con:
- Titoli di Studio;
- Anzianità di servizio;
Per quanto riguarda i titoli di studio verranno considerati requisito di accesso:
- il diploma di laurea;
- la laurea specialistica;
- la laurea magistrale;
- il diploma accademico di 2° livello rilasciato dalle Istituzioni di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999 (unicamente per il settore artistico);
per quanto riguarda l'anzianità di servizio, essa dovrà fare riferimento ad almeno 9 anni complessivi di effettivo servizio di ruolo.
Per maggiore chiarezza, ricordiamo ai nostri lettori che non verranno calcolati nel conteggio dell'anzianità complessiva:
- eventuali periodi di interruzione dell'attività;
- anni di preruolo;
- anni previsti da retrodatazione;
- l'anno in corso.