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I docenti possono assentarsi per sostenere il concorso? Quanti giorni sono concessi e come quali sono le modalità per richiederli. it-IT Editoriale 2023-07-04T10:06:04+02:00
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Concorso ordinario scuola secondaria: come effettuare la richiesta di permesso a scuola per sostenere le prove

I docenti possono assentarsi per sostenere il concorso? Quanti giorni sono concessi e come quali sono le modalità per richiederli.

Redazione Universo Scuola
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Le prove per il concorso ordinario scuola secondaria sono imminenti e molti stanno già provvedendo a richiedere i permessi per potersi assentare nel giorno di destinazione. Questo diritto è previsto anche per gli appartenenti al personale scolastico, sia di ruolo che non, sebbene con modalità differenti a seconda della tipologia di contratto. La legge che bisogna tenere ben in riferimento, infatti, è a tal riguardo il CCLN del 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016/18.

DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Rifacendoci all'art 15 comma 1, del CCLN, al docente con contratto a tempo indeterminato sono consentiti fino a 8 giorni di permesso da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle prove concorsuali, compresi gli eventuali giorni da dedicare agli spostamenti per raggiungere la località prescelta. Ciò significa che tali giorni non possono essere utilizzati per la preparazione degli esami: difatti la stessa norma disciplina come il docente non possa richiedere ulteriori giorni di permesso studio o di aspettativa per motivi legati allo studio.

Per poter usufruire di tali permessi, i docenti dovranno presentare apposita domanda al Dirigente scolastico, recante puntuale documentazione che attesti la richiesta di partecipazione al concorso, contenente anche l'indicazione dei giorni in cui saranno impegnati al sostenimento delle prove.

Con questa procedura, il docente sarà tutelato, pertanto in alcun modo penalizzato né da un punto di vista economico né da quello giuridico.

DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Anche i docenti con contratto a tempo determinato possono fruire dei permessi per il sostenimento delle prove concorsuali; tuttavia, le differenze con i colleghi a tempo indeterminato sono sostanziali.

L'art. 19 comma 7, del CCL stabilisce che al docente soggetto al contratto a tempo determinato, così come pure al personale educativo ed ATA assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di 8 giorni totali per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per lo spostamento verso la sede concorsuale.

Dunque, a differenza del primo caso, i permessi non sono retribuiti e interrompono l'anzianità di servizio, oltre ad andare anche ad inficiare il computo di giorni di servizio che potrebbero essere utilizzati dai docenti nell'aggiornamento delle GPS o delle GAE.

DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA

Per poter usufruire dei permessi, il personale scolastico presenterà domanda al Dirigente scolastico con tutta la documentazione annessa attestante i giorni o il giorno in cui saranno impegnati a tal scopo. Al rientro dalle prove concorsuali, il docente porterà - come giustificazione della sua motivata assenza - l'attestazione di partecipazione rilasciata dalla sede presso la quale ha sostenuto la prova. In assenza di tale attestazione, è possibile - mediante autocertificazione - comprovare il sostenimento dell'esame e gli eventuali giorni che sono occorsi per trasferimento verso quella sede.

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