Oggi tratteremo un argomento di interesse comune per tutti i soggetti che lavorano a scuola e non solo: il Congedo Parentale. Partiremo dalla sua definizione per capire meglio cos'è e come funziona, daremo informazioni sulla sua durata e su come richiederlo, ma soprattutto spiegheremo se è compatibile o meno con le supplenze.
Cos'è il Congedo Parentale?
Il Congedo parentale o astensione facoltativa è un periodo di cui le madri lavoratrici possono scegliere di usufruire al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista per la maternità.
Si tratta di un'istituzione disciplinata dal D.Lgs 151/2001, il Testo Unico sulla Maternità e Paternità, e se si sceglie di avvalersene esso verrà retribuito ma a condizioni differenti del congedo obbligatorio.
Come Funziona?
La normativa dispone che fruire del periodo di congedo parentale INPS parzialmente retribuito, sia diritto dei genitori lavoratori con figli, per ogni figlio fino all'età di 12 anni.
Sottolineiamo dunque che in caso parto gemellare il periodo si moltiplica in base al numero di bambini nati.
Tutte le lavoratrici, e dunque anche quelle facenti parte del Personale Docente e ATA, hanno diritto all'indennità giornaliera di maternità non subordinata a condizioni contributive o assicurative particolari.
Il congedo parentale è strutturato in maniera flessibile e può essere fruito nelle seguenti modalità:
- Soluzione unica;
- Congedo parentale Frazionato;
Per quest'ultima modalità di fruizione si intende che il periodo di astensione dal lavoro può essere diviso in mesi, giorni o ore (anche alternando) a seconda delle proprie esigenze
Chi può richiederlo?
Come anticipato nel paragrafo precedente a poterlo richiedere le madri lavoratrici per ogni figlio entro i 12 anni di età. Tuttavia questo periodo di congedo può essere richiesto anche dai padri lavoratori anche se per periodi differenti.
Inoltre non è soltanto possibile fruirne in caso di nascita di un figlio ma si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Quanto Dura il Congedo Parentale
Sembra doveroso adesso specificare quanto dura questo periodo di astensione facoltativa in base al genitore che lo richiede secondo il seguente schema:
Genitore | Durata | Quando si può richiedere |
---|---|---|
Madre | 6 mesi | al termine dell'astensione obbligatoria |
Padre | 6 mesi (7 mesi nel caso di astensione per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) | dalla nascita del figlio |
Madre/Padre | 10 mesi | nel caso di un genitore solo |
Rientrano nei casi di "un genitore solo":
- casi di morte dell'altro genitore;
- casi di grave infermità dell'altro genitore;
- casi di abbandono del figlio da parte di un genitore;
- casi di affidamento ad un solo genitore;
- casi in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.
Come funziona la retribuzione
Per quanto riguarda l'aspetto economico vi sono state modifiche al decreto legislativo n.80/2015, per cui i primi 30 giorni di congedo parentale di cui sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del 6° anno di vita del bambino.
Nel caso in cui i giorni di congedo vengano richiesti per la prima volta dal genitore membro del personale docente o ATA dopo il 6° anno di vita del figlio, la retribuzione per intero sarà riconosciuta fino all'8° anno, però solo in caso reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria. Per le medesime condizioni di reddito si può corrispondere un'indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.
Come e Quando presentare domanda
La domanda per richiedere il congedo parentale deve essere presentata all'Inps, prima che inizi il periodo di astensione richiesto, in una delle seguenti modalità:
- Web con il PIN dispositivo fornito dall'Inps;
- chiamando il numero verde 803.164;
- attraverso i patronati;
Per quanto riguarda la domanda telematica, va allegata la necessaria documentazione del caso come per esempio:
- provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata;
- provvedimenti di adozione o affidamento;
- autorizzazione di ingresso in Italia;
Per quanto riguarda la domanda cartacea può essere allegata una certificazione medico sanitaria per l'erogazione dell'indennità di congedo parentale da presentare in originale alla struttura Inps competente.
Ecco il Modulo per il Congedo Parentale da compilare e inviare all'Inps.
Il Congedo parentale scuola è compatibile con le Supplenze?
Si, il congedo parentale scuola è compatibile con le supplenze, ma ovviamente può essere richiesto solo dopo aver confermato la convocazione e preso servizio. Valgono le stesse norme e principi che valgono per i docenti di ruolo, ma in più c'è la possibilità di richiedere:
- congedo parentale supplenti temporanei;
- congedo parentale supplenti brevi e saltuarie;
anche 48 ore prima dall'astensione del lavoro, purché sussistano motivazioni valide e dovutamente documentate.
Attenzione: Non si devono recuperare le ore di congedo
Concludiamo sottolineando un aspetto importantissimo: chi usufruisce del congedo parentale non è tenuto a recuperare le ore lavorative.
Di conseguenza non si è tenuti a recuperare le eventuali assenza avvenute in coincidenza di:
- attività collegiali;
- incontri scuola famiglia (nemmeno ore pomeridiane);
- ore di servizio curricolari;