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L'Aran chiarisce quali attività sono compatibili col pubblico impiego. Il punto della situazione. it-IT Editoriale 2022-01-25T15:24:33+01:00
Normative

Può il dipendente scolastico richiedere l'aspettativa per svolgere un'altra attività lavorativa?

L'Aran chiarisce quali attività sono compatibili col pubblico impiego. Il punto della situazione.

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Con questa guida intendiamo fare il punto della situazione in merito a se il dipendete scolastico (personale educativo, docente o Ata) possa fruire dell'aspettativa familiare o personale per svolgere altre attività lavorative.

Richiesta di aspettativa per motivi familiari o personali

L'art. 18 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 recita: "L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA". La norma chiarisce che l'aspettativa è appannaggio del personale docente o ATA con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). L'aspettativa non è estendibile ai supplenti brevi.

La disciplina generale di cui all'art. 69 del D.P.R. n.3/1957, dichiara altresì che il dipendente che intende richiedere l'aspettativa per motivi familiari deve presentare motivata domanda al capo del servizio - in questo caso il Dirigente scolastico. L'amministrazione elabora la domanda entro un mese e gli è data facoltà di revoca della stessa. Inoltre, l'aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può in ogni caso essere superiore ad un anno e l'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Disposizioni su ulteriore attività lavorativa

Il dipendente, pur collocato in situazione di aspettativa, risponde comunque al vincolo di esclusività previsto dalla Costituzione e al regime delle incompatibilità, che trova regolamentazione nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 "Testo unico sul pubblico impiego". Secondo tale disciplinare al dipendente in aspettativa è sospeso l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa, ma non sussiste la sospensione dell'intero rapporto di pubblico impiego.

Anche l'ARAN in merito alla questione ha così chiarito:
"Nessuna norma contrattuale consente, (o potrebbe consentire) al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento, comunque, di altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione".

Le prestazioni occasionali

Sia al dipendente in servizio che al dipendente in aspettativa è però concesso di svolgere attività lavorativa "occasionale". Ciò può essere svolto previa autorizzazione formale del Dirigente scolastico, il quale certifica la compatibilità tra l'attività lavorativa e le funzioni pubbliche, soprattutto in vista di un eventuale conflitto di interessi.

Attività lavorative incompatibili col pubblico impiego

Facendo riferimento all'art. 53, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, le attività lavorative che risultano incompatibili col regime di autorizzazione del datore di lavoro (il Dirigente scolastico per quanto riguarda le scuole) sono:

  • Collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie e similari.
  • Partecipazione a convegni e seminari.
  • Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.
  • Incarichi in cui il dipendente è in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.
  • Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
  • Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica.
  • Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e invenzioni industriali.

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