Può un Dirigente Scolastico, con nota scritta, negare a un docente la fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali? Il caso è avvenuto in una scuola della provincia di Monza e della Brianza. Una dirigente ha negato l'applicazione del CCNL relativo ai permessi retribuiti, esito che però contraddice sia il contratto scuola sia le sentenze in merito della giurisprudenza.
Facciamo il punto della situazione.
Normativa sui permessi retribuiti per motivi personali: cosa dice il CCNL
A regolare i permessi retribuiti per motivi personali è il CCNL scuola 2006-2009 con una disposizione in vigore anche con i contratti nazionali successivi. All'articolo 15, comma 2, il testo recita:
"Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma."
Come si legge nella citazione, il comma 2 dell'articolo 15 chiarisce che i docenti di ruolo possono fruire, dopo i tre giorni di permesso retribuito, anche di sei giorni di ferie. Questi ultimi verrebbero impiegati come permessi retribuiti e vengono sottratti alla eventuale discrezionalità del Dirigente Scolastico.
La giurisprudenza conferma l'uso di sei giorni di ferie come permessi retribuiti
A supporto di questa interpretazione ci sono anche diverse sentenze della giurisprudenza che, direttamente o indirettamente, confermano il godimento del diritto dei sei giorni di ferie fruiti come permessi retribuiti.
La sentenza n. 378/2019 del Tribunale di Velletri risponde a un ricorso presentato da un docente e da UIL Scuola. Al docente viene riconosciuto il diritto a fruire di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali al posto di sei giorni di ferie. Non si tratta di una concessione del Dirigente Scolastico, quanto di un diritto del dipendente.
Sulla stessa linea si pone la sentenza n. 54/2019 del Tribunale di Ferrara, in cui viene chiarito come i sei giorni di ferie possano essere trasformati in permessi retribuiti per motivi personali e familiari. Entra più nello specifico la sentenza n. 53/2020 del Tribunale di Fermo, in cui si legge:
"Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente Scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda."Sempre nel 2019, la sentenza n. 2272/2019 del Tribunale di Milano ha cancellato una sanzione disciplinare che il Dirigente Scolastico aveva inflitto a un docente. Questi, dopo aver comunicato la fruizione di un permesso retribuito per motivi personali, a detta del DS era un assente ingiustificato dalla scuola. I giudici di Milano chiariscono come la fruizione dei sei giorni di permessi retribuiti per motivi personali e familiari non dipende dalla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
Giorni di ferie come permessi retribuiti: la legge di bilancio 2013 li ha abrogati?
Diverso è il discorso riguardante un'interpretazione dell'articolo 1, comma 54, della Legge n. 228/2012, ossia la Legge di Bilancio 2013. Nel testo infatti si legge che il personale docente può fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali. Durante la rimanente parte dell'anno,
"la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"In molti hanno pensato che il comma 54 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2013 abbia abrogato, di fatto, il comma 2 dell'articolo 15 del CCNL scuola. In realtà, la sentenza n. 15/2020 del Tribunale di Cuneo chiarisce come la Legge n. 228/2012 si riferisca esclusivamente alle ferie fruibili con l'articolo 13 del CCNL e non alle ferie fruibili come giorni di permesso retribuito.
Permessi retribuiti per motivi personali e familiari: quando il dirigente può negarli?
Ci sono tuttavia due casi in cui il Dirigente Scolastico può non autorizzare il permesso retribuito per motivi personali e familiari a un docente:
- la mancata autocertificazione o documentazione inerente la situazione di interesse che porta il docente a fare la richiesta;
- la presenza di un regolamento di istituto che si occupa della materia sui permessi che dispone, per esempio, un tetto massimo di richieste giornaliere di permesso.
In particolare, nel secondo caso ci sarebbe il tentativo di regolare due diritti, ossia quello del docente a usufruire dei permessi retribuiti e quello degli studenti a usufruire delle ore di lezione. Il tetto alle richieste giornaliere di permesso da parte dei docenti, stabilito dall'apposito regolamento, potrebbe portare il Dirigente Scolastico a negare l'autorizzazione. Ma esclusivamente nel caso il numero massimo stabilito per l'istituzione scolastica sia stato raggiunto.