Le tabelle del CCNI mobilità 2022-2025 permettono il calcolo del punteggio per il servizio di anzianità relativo alle procedure di mobilità dei docenti. Il punteggio è tuttavia diverso a seconda che la mobilità sia volontaria o d'ufficio, un approccio che non è soltanto illogico ma presenta anche aspetti illegittimi. Vediamo come funziona e perché rappresenta un problema.
Come si calcola il punteggio relativo ai titoli per la mobilità volontaria
Se il docente è interessato alla mobilità volontaria, il suo punteggio viene calcolato secondo la tabella A dell'allegato 2 del CCNI mobilità 2022-2025. In questo caso, il calcolo assegna 6 punti per ogni anno di servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina e prestato:
- nel ruolo di appartenenza;
- nel servizio pre-ruolo;
- in altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
- nel servizio pre-ruolo o altro servizio prestato nella scuola dell'infanzia.
Ciò vuol dire che per ciascun anno di ruolo, pre-ruolo o altro ruolo, vengono comunque assegnati 6 punti. Per esempio, un docente che ha 30 anni di servizio di cui 15 nel ruolo di titolarità e 15 come pre-ruolo, avrà 180 punti per i titoli di servizio ai fini della mobilità volontaria. I 30 anni sono ovviamente calcolati escludendo l'anno in corso.
Ma, come abbiamo visto, il punteggio non cambierebbe se il docente avesse prestato servizio anche in altro ruolo o nella scuola dell'infanzia.
In aggiunta, ogni anno di servizio di ruolo o pre-ruolo in istituti situati nelle piccole isole dà diritto a 6 punti aggiuntivi. Allo stesso modo, per ogni anno di insegnamento dei docenti delle scuole primarie nelle scuole di montagna, il punteggio è raddoppiato.
Mobilità d'ufficio e graduatorie interne: un punteggio molto più basso
Il calcolo del punteggio relativo alla mobilità d'ufficio vede una netta penalizzazione dei docenti che hanno svolto più anni da precari o in un altro ruolo. Ma non solo, è valido anche per le graduatorie interne d'istituto che porta a individuare i soprannumerari.
Riprendendo brevemente l'esempio del paragrafo precedente, lo stesso docente con 30 anni di servizio, di cui 15 di ruolo e 15 di pre-ruolo, avrà:
- 6 punti per ciascuno dei 15 anni di ruolo;
- 3 punti per ciascuno dei primi quattro anni di pre-ruolo;
- 2 punti per ciascuno dei successivi anni di pre-ruolo.
Il totale è di 124 punti, una differenza abissale di 56 punti, ossia poco più di 9 anni di servizio. Se il calcolo generico procede nel modo qui presentato, ci sono tuttavia eccezioni di cui bisogna tenere conto. Nello specifico, gli anni di precedente servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia si valutano per intero (3 anni per ciascun anno) nella scuola primaria e viceversa, ma si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, nella scuola secondaria.
Inoltre, gli anni di precedente servizio di ruolo prestato nella secondaria di primo grado si valutano per intero (3 anni per ciascun anno) nella secondaria di secondo grado e viceversa, ma si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.
Punteggio diverso per la mobilità volontaria e d'ufficio: meccanismo illogico o illegittimo?
Il meccanismo di attribuzione del punteggio fin qui visto è decisamente complesso, soprattutto nel caso della mobilità d'ufficio e delle graduatorie interne dei soprannumerari.
Oltre a questo è anche illogico, data la disparità di trattamento verso i docenti che hanno svolto anni di servizio a tempo determinato.
Oltre a essere un meccanismo illogico, il metodo applicato per individuare i perdenti posto è illegittimo in quanto violazione della direttiva europea 1999/70/CE.
Nella direttiva, al punto 1 della clausola 4, si legge infatti:
"i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"Se si considera il modo diverso in cui viene considerata l'anzianità di servizio a seconda che la mobilità sia volontaria o d'ufficio, ne risulta un diverso trattamento dei dipendenti a tempo determinato. Si tratta però di un'infrazione che possiamo riscontrare anche nel CCNL 2006-2009 e nel CCNL 2016-2018, nonché nei successivi CCNI mobilità.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito tace sulla questione ma dovrà comunque affrontarla il prima possibile, in un tavolo che è già colmo e con una coperta che è già troppo corta, anche per il nodo dell'aumento per i docenti.