Coloro che aspirano all'immissione in ruolo ordinaria sono tenuti a presentare due domande distinte e separate seguendo una procedura ben precisa. Considerando che trovarsi nelle condizioni descritte dalla legge 104/92 è requisito di precedenza, è bene sapere quali certificazioni bisogna allegare all'istanza.
La procedura
Il contingente di immissione in ruolo del personale docente di tutti i gradi di istruzione per l'anno scolastico 2022/23, pari a 94.130 posti, è stato autorizzato dal MEF. Gli aspiranti verranno selezionati per il 50% dalle GAE e per il 50% dalle GM concorsuali. La procedura di presentazione domanda avviene online ed è composta da due fasi:
- fase 1: si presenta la domanda per scegliere, in ordine di preferenza, l'abbinamento province-classe di concorso/tipo di posto. Nello specifico, gli aspiranti da GM scelgono le province in cui hanno svolto il concorso insieme alla classe di concorso/tipo di posto, mentre coloro che provengono dalle GAE non scelgono la provincia (che coincide con quella di inserimento in graduatoria) ma solo la classe di concorso/tipo di posto;
- fase 2: si presenta la domanda per scegliere la sede/scuola attraverso l'assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto.
Sono gli USR di riferimento a gestire la procedura e a pubblicare sui siti di riferimento gli appositi avvisi in merito a ciascuna fase. In particolare, per quanto riguarda la fase 1, gli USR convocano un numero di aspiranti superiore ai posti disponibili, in modo da poter far fronte a eventuali rinunce in un secondo momento.
Precedenze e preferenza sede
Il sistema delle precedenze voluto dalla legge 104/92 non viene applicato nella prima fase, quindi in relazione alla scelta di provincia-classe di concorso/tipo di posto, ma riguarda gli aspiranti individuati dalle GM concorsuali. Di conseguenza, opera nella fase 2 della procedura, durante la quale si assegnano le sedi e chi può usufruirne deve segnalarlo nella seconda istanza, cioè "Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze sede".
L'ordine delle precedenze
Gli aspiranti che rispondono alla legge 104/92, quindi, avranno precedenza rispetto ai colleghi e potrà essere applicata seguendo quest'ordine:
- aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima (all'articolo 21 della legge 104/92, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- docenti con disabilità grave (all'articolo 33, comma 6, della legge 104/92);
- aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili; coniuge; genitore (all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92).
Certificazioni
In corso di presentazione della domanda, gli aspiranti devono allegare la documentazione necessaria per attestare lo stato di disabilità. Nello specifico:
- certificazione o copia autenticata della situazione di disabilità rilasciata dall'ASL. In assenza di tale documento, gli aspiranti possono riferire lo stato di salute in via provvisoria, che sarà valida per 90 giorni;
- i soggetti oncologici possono utilizzare la stessa certificazione nel caso in cui le commissioni non dovessero pronunciarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
- la sindrome di Down può essere documentata attraverso un certificato medico emesso dal medico di base che rimane valido fino all'accertamento definitivo da parte dell'ASL.
Queste certificazioni, inoltre, devono contenere:
- per le persone disabili, un grado di invalidità superiore ai 2/3 oppure le minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla legge n. 648/1950;
- per le persone disabili maggiorenni, una situazione di gravità;
- per le persone disabili assistite, la necessità di un'assistenza globale e permanente.
Documentazioni e dichiarazioni
Nel caso di aspiranti che assistono il figlio o il fratello, il coniuge o il genitore con disabilità, bisogna presentare l'apposita documentazione da allegare alla domanda.
In primo luogo, il coniuge, il convivente di fatto, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella conviventi di soggetti disabili gravi devono documentare:
- il rapporto di parentela, adozione, affidamento e/o di coniugio con il soggetto disabile;
- l'attività di assistenza con carattere di unicità a favore del soggetto disabile, ma solo nel caso di assistenza a genitore come referente unico;
- la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato;
- carattere permanente, continuativo e globale dell'assistenza.
Inoltre, bisognerà dichiarare
- la tutela legale da parte di chi la esercita;
- il fratello o la sorella, conviventi di soggetto con disabilità, devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori;
- il domicilio del soggetto disabile assistito tramite autocertificazione.
Sia le certificazioni, che le dichiarazioni vanno allegate alla domanda da inoltrare.