A un docente può essere conferito un incarico a titolo gratuito, ma l'amministrazione scolastica deve attenersi a determinati obblighi di trasparenza e, soprattutto, valutare che non ci siano potenziali o reali conflitti di interesse. Solo dopo i dovuti accertamenti è possibile inoltrare la candidatura e affidare l'incarico.
La forma scritta
La negoziazione per il conferimento dell'incarico deve essere redatta in forma scritta, che garantisce il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e consente di identificare con accuratezza il programma negoziale.
Gli obblighi della trasparenza
Dopo aver definito, stipulato e sottoscritto il contratto, tutte le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di applicare la disciplina in corso relativa agli obblighi di trasparenza. In particolare, la disciplina distingue il contenuto delle informazioni da rendere pubblico nel caso specifico di incarichi relativi a personale interno dell'Amministrazione o nel caso specifico di incarichi conferiti a collaboratori o consulenti esterni.
Di conseguenza, le PA devono pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente specificando la durata e il compenso. Queste informazioni vanno pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" > "Personale" > "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti". Lo stesso vale per gli incarichi di tipo individuale di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.
Conferimento dell'incarico e obblighi di trasparenza
Con obbligo di legge, devono essere pubblicate nelle specifiche sezioni, quindi, tutte le informazioni inerenti gli incarichi affidati:
- curriculum vitae;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi.
Tempi utili
La pubblicazione dei dati deve avvenire entro e non oltre tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve durare per i tre anni successivi.
Gli obblighi di pubblicazione sono ben definiti:
- dalla Delibera A.N.AC. numero 1310 del 28 dicembre del 2016, che interviene su «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
- dalla Delibera sempre dell'A.N.AC., la numero 50 del 4 luglio del 2013 che, invece, individua «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016».
La dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
Al termine dell'affidamento dell'incarico, l'istituzione scolastica deve ricevere dall'incaricato una dichiarazione relativa all'eventuale esistenza (anche potenziale) di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.
L'adozione del provvedimento
Dopo aver ricevuto il documento, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, la scuola può effettivamente adottare un provvedimento motivato di conferimento di incarico redatto in forma scritta a pena di nullità.
Le stesse informazioni devono essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" > "Personale" > "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti". Anche gli incarichi individuali di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell'Istituzione, sezione "Amministrazione trasparente" > "Consulenti e collaboratori".