Le lezioni sono terminate, gli esami di Stato anche e i docenti si stanno (finalmente) godendo le meritate vacanze. Peccato che il Covid sia ancora imperante nel nostro Paese, tanto che in molti si ritrovano a dover trascorrere parte delle loro ferie chiusi in casa e con qualche malessere.
In questi casi sorge una domanda: se il docente interrompe le ferie, contattando il medico e richiedendo la malattia, potrà usufruire dei giorni persi in un secondo momento?
Andiamo con ordine, procedendo un passo per volta.
Giorni di ferie che spettano ai docenti
I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto a:
- 30 giorni di ferie in caso di anzianità di servizio inferiore a 3 anni;
- 32 giorni di ferie in caso di anzianità di servizio superiore a 3 anni.
In entrambi i casi, l'anzianità è riferita a qualunque servizio prestato a prescindere dal titolo.
Inoltre, bisogna ricordare che tutto il personale scolastico lavora 6 giorni a settimana, il che influisce sul calcolo delle ferie, indipendentemente dagli orari svolti settimanalmente. I giorni di vacanza, quindi, vengono computati sempre su 6 giorni lavorati, compreso l'eventuale giorno libero e anche se la scuola adotta la cosiddetta "settimana corta".
A tutti i docenti, quindi, spetta lo stesso numero di ferie a prescindere se abbiano lavorato 5 o 6 giorni a settimana.
Quando è possibile usufruire delle ferie
Le ferie spettanti ai docenti possono essere utilizzate in determinati periodi dell'anno, definiti dall'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ed equivalgono a quei momenti dell'anno in cui le lezioni vengono sospese, a esclusione dei periodi destinati a scrutini, esami di stato e valutazioni.
Di conseguenza, i docenti possono richiedere le ferie nei seguenti periodi:
- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni;
- durante le vacanze pasquali e natalizie;
- in occasione di concorsi e seggi elettorali;
- dal giorno seguente il termine delle lezioni fino al 30 giugno, a esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami di Stato o altre attività inerenti l'insegnamento;
- dal 1° luglio al 31 agosto, ma solo i docenti con contratto annuale o assunti a tempo indeterminato;
- durante lo svolgimento delle lezioni, per un massimo di 6 giorni di ferie che, però, non devono influire negativamente sulla didattica, né sull'amministrazione.
Inoltre, i docenti a tempo indeterminato possono "trasformare" i giorni di ferie in permessi per motivi personali, da aggiungere ai 3 già previsti da contratto.
É possibile monetizzare le ferie?
I docenti di ruolo e i docenti con contratto a tempo determinato (con scadenza al 31/08) non possono non usufruire delle ferie, a meno che non subentrino impedimenti come malattia o maternità. Quindi, se allo scadere del contratto il docente non è mai andato in ferie, dovrà usufruirne obbligatoriamente nei mesi estivi. Lo stesso vale per gli insegnanti a tempo indeterminato.
Eccezioni
Il nuovo CCLN 2016/18 riporta una dichiarazione congiunta che chiarisce:
"All'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".Detto ciò, se il docente dovesse interrompere le ferie richiedendo la malattia, non può comunque monetizzare i giorni di vacanza in quanto il rapporto di lavoro non si interrompe.
Sempre il CCNL, infatti, sottolinea che:
"Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".A prescindere da quanto riportato dal CCNL,il docente deve trovare un accordo con il dirigente scolastico, ad esempio decidendo di usufruire delle ferie non godute nell'anno corrente nell'anno successivo, quindi nell'anno scolastico 2022/23.
Altro chiarimento: non è possibile non usufruire delle ferie durante le festività pasquali e natalizie (ad esempio) per richiederle, poi, in occasione degli esami di Stato. L'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è molto esplicito in tal senso:
"I periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Va da sé che gli esami di recupero debito rientrano nelle fattispecie appena elencate quindi non è possibile richiedere le ferie in tali giornate".Di conseguenza, il docente può non usufruire delle ferie in occasione di Natale e Pasqua, ma dovrà comunque usufruirne durante i mesi estivi di luglio e agosto.