Ci si chiede spesso se è possibile per un docente svolgere una seconda professione in contemporanea al lavoro da insegnante presso una scuola. In quanto impiegati pubblici, questo non è solitamente permesso dal momento che il vincolo lavorativo prevede l'esclusività.
La casistica è tuttavia più ampia. Esistono sia casi di incompatibilità assoluta che di incompatibilità relativa. Di seguito analizzeremo nel dettaglio la questione, evidenziando anche le conseguenze in caso si verifichi la suddetta incompatibilità.
Secondo lavoro e tipi di incompatibilità. La normativa e il ruolo del dirigente scolastico
La normativa che regola il lavoro degli impiegati pubblici, e quindi anche dei docenti, afferma che questi ultimi non possono svolgere attività lavorative extra-istituzionali, come riportato dal DPR n. 3/1957 e dal D.lgs n.165/2001, entrambi richiamati dal D.lgs n.297/94.
A ben vedere, la normativa in questione ammette comunque delle eccezioni, in quanto è possibile svolgere altre attività qualora vi sia l'autorizzazione del dirigente scolastico. Più nel dettaglio la normativa distingue tra:
- Incompatibilità assolute: Ovvero attività lavorative che non possono essere assolutamente svolte dal docente;
- Incompatibilità relative: Ovvero attività lavorative che il docente può svolgere se autorizzato dal dirigente scolastico;
- Attività compatibili: Possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico, purché vengano rispettate determinate condizioni.
I casi di incompatibilità assoluta. Quali lavori un docente non può assolutamente svolgere
In generale, con le attività assolutamente incompatibili sono quelle che nel loro esercizio creano un conflitto di interessi con l'ordinaria attività di docenza (riscontrata dalla valutazione del dirigente scolastico) o che hanno un carattere prevalente rispetto al regolare impegno scolastico. Le incompatibilità assolute riguardano il personale docente indipendentemente che sia a tempo piano o parziale. Se un insegnante svolge prestazione lavorativa superiore al 50% non può infatti dedicarsi alle seguenti attività:
- Impieghi alle dipendenze di privati e/o attività commerciali, industriali o professionali;
- Cariche presso società costituite a fine di lucro (a meno che non siano società cooperative). Un'eccezione riguarda eventuali cariche la cui nomina è ad appannaggio dello Stato con l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
- Ulteriore impiego presso un'altra amministrazione pubblica.
A questi casi si aggiunge inoltre l'impossibilità di offrire lezioni private ad alunni della stessa scuola presso la quale il docente presta servizio. Per i casi di ripetizioni a studenti di altre scuole è invece possibile richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico.
I casi dei docenti part-time
Se un docente è impiegato part time, quindi con prestazione lavorativa fino al 50%, non rientra nel regime delle incompatibilità. Tuttavia, qualora l'insegnante volesse svolgere una seconda attività, deve comunque comunicare il tutto al dirigente scolastico, come previsto dal CCNL 2016/18.
In questo caso, il dirigente scolastico deve verificare che la seconda attività lavorativa non crei un conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto ed imparziale esercizio dell'attività di docenza.
Attività compatibili. Quali altri lavori può fare un docente
Esistono una serie di attività compatibili e perfettamente conciliabili con l'impiego di docenza presso una scuola. Tra queste rientrano:
- Attività gratuite, quali volontariato o collaborazioni sindacali;
- Prestazioni, anche retribuite, che esprimono il diritto di personalità di associazioni di manifestazione del pensiero;
- Incarichi in qualità di relatore presso convegni, seminari, anche nel caso in cui sia previsto un rimborso spese;
- Compensi in qualità di autore o inventore di opere di ingegno;
- Incarichi conferiti dalla OOSS o attività di formazione diretta come dipendenti delle PA;
- Partecipazioni a società come socio semplice.
Altre attività sono invece compatibili se preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico, a patto non entrino in conflitto con l'orario di insegnamento. Tra queste:
- Libere professioni il cui esercizio prevede l'iscrizione a un albo professionale (Psicologi, giornalisti…);
- Incarichi di revisione contabile;
- Incarichi occasionali e incarichi conferiti da altre PA o scuole (collaborazioni);
- Partecipazioni a società agricole a conduzione familiare o a società per azioni se a responsabilità limitata;
- Cariche in società cooperative lì dove previste nomine riservate a enti pubblici, anche in caso di compenso;
- Attività di amministrazione condominiale.
Incompatibilità e provvedimenti. Cosa succede se il dirigente scolastico riscontra una violazione
Come ribadito, l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico è un elemento fondamentale. È dunque necessario che il docente metta al corrente il preside delle sue eventuali attività secondarie, per una questione di accertamento e trasparenza.
Qualora il dirigente riscontrasse un'incompatibilità conclamata, deve diffidare il docente, richiedendo entro 15 giorni la cessazione di uno dei suoi impieghi (quello a scuola o l'attività secondaria).
Va da sé che qualora il docente non risolvesse la situazione entro i 15 giorni, il dirigente scolastico può licenziare l'insegnante che di fatto perderà quindi il posto di lavoro. Viceversa, se il docente ottempera alla diffida, il rapporto lavorativo con la scuola procede senza alcun problema.
Un altro caso è quello della falsa dichiarazione nel momento dell'assunzione. Il docente può infatti venire licenziato se prima di firmare il contratto con la scuola esercita già una seconda professione e non la comunica al dirigente scolastico, Quanto detto si applica anche ai docenti part-time qualora il dirigente scolastico riscontri un evidente conflitto di interessi tra le attività lavorative dell'insegnante.