Dalla Legge Finanziaria 2021 arrivano le nuove graduatorie regionali per i posti di sostegno, un altro dei numerosi aspetti decisamente complicati di tutto il sistema di concorsi ordinari e straordinari che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato le procedure di assunzione.
Se, da un lato, bisogna capire esattamente come funzionano, dall'altra si ha una certezza: la modalità regionale sostituirà le assunzioni da GPS sostegno I fascia, così tanto amate dai diretti interessati degli ultimi anni.
Come si svolge la procedura da graduatorie regionali
La nuova procedura per le assunzioni su posto di sostegno è prevista dall'articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e sarà disciplinata da un decreto apposito, la cui bozza è già stata predisposta dal Ministero dell'Istruzione. Si articolerà nel seguente modo:
- costituzione graduatorie regionali;
- assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle annuali immissioni in ruolo, attingendo dalle suddette graduatorie;
- percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
- prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
- assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di
- assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare, e conferma in ruolo.
Dato che la graduatoria sarà a livello regionale, il docente potrebbe essere chiamato in una provincia a lui non esattamente gradita. In questo caso, però, avrebbe la possibilità di rinunciare all'incarico.
Docente di sostegno che rinuncia all'assunzione da graduatoria regionale: cosa succede
Gli aspiranti presenti nelle graduatorie regionali possono essere cancellati in diversi casi:
- mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell'incarico annuale (quindi in caso di mancata presentazione della domanda);
- mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili (è questo il caso di un aspirante che: presenta domanda di partecipazione, non indica tutte le sedi/preferenze esprimibili e non ottiene l'incarico);
- mancata presa di servizio nella sede assegnata entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- rinuncia all'incarico attribuito.
Un docente assegnato a una provincia a non lui affine, quindi, può tranquillamente rinunciare all'incarico. In questo caso, e in tutti gli altri casi prima elencati, gli aspiranti possono inserirsi nuovamente all'interno delle graduatorie regionali al successivo aggiornamento.
Questa possibilità, invece, non è prevista per gli aspiranti che non superano la prova disciplinare, che non possono più iscriversi nelle graduatorie regionali, anche in diversa regione.