Il 18 maggio si sono chiuse le iscrizioni per la presentazione delle istanze al concorso Ata 24 mesi al fine di individuare quei soggetti, entro le graduatorie di prima fascia, reputati idonei alle supplenze e ai ruoli per l'anno scolastico 2022/2023. In vista della valutazione delle domande, viene istituita una commissione giudicante da parte degli Uffici Scolatici, secondo quanto disposto dall'art.555 D.Lgs. 297/94 per i concorsi dell'area B (ovvero i concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).
Tra i vari aspetti su cui la commissione interviene nella valutazione, ve ne sono alcuni particolarmente rilevanti, che hanno a che vedere con i casi di esclusione dal concorso, l'annullamento della domanda e le modalità di ricorso. È importante preliminarmente sottolineare come questi trovino disciplina all'interno dell'ordinanza n. 21 del 2009. A seguire approfondiamo nel dettaglio questi tre elementi.
Esclusione dal concorso: quali sono i casi in cui avviene?
È opportuno osservare che, al concorso, ciascun candidato è ammesso con riserva. Ciò significa che ogni soggetto che abbia prodotto la domanda risulta iscritto in graduatoria.
La commissione può, però, in qualsiasi momento, disporre l'esclusione del candidato dalle graduatorie dopo aver effettuato accertamenti sulla veridicità della documentazione prodotta. L'esclusione di un candidato può pertanto avvenire in caso di:
- non possesso dei requisiti prescritti;
- violazione delle disposizioni riguardanti l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
Annullamento delle domande: come avviene?
Le istanze prodotte sono considerate valide se sono totalmente o parzialmente prive o di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto a sostenere. Vengono invece considerate nulle quelle domande prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta.
Inammissibilità, annullamento ed esclusione: da chi sono disposte e cosa succede dopo?
Il Direttore Generale Regionale o il funzionario da questi delegato in sua vece prima dell'approvazione delle graduatorie definitive, comunicano ai candidati interessati l'esito della loro istanza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno nei casi di:
- inammissibilità;
- annullamento;
- esclusione.
Tali soggetti, tuttavia, permangono comunque in graduatoria, senza ulteriori aggiornamenti, ma vedranno riconoscersi soltanto il punteggio relativo ai titoli in precedenza acquisiti.
Le istanze di ricorso: come produrle?
In tutti i casi sopramenzionati è ammesso il ricorso avverso alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento, purché avvenga entro 10 giorni dalla notifica di annullamento, esclusione, inammissibilità della domanda di partecipazione.