Il personale docente all'interno delle scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo per individuare i componenti che andranno a far parte dei principali organi collegiali. Che si tratti di collegio dei docenti o consiglio di istituto, esistono delle norme comuni stabilite dall'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 che disciplinano la materia indicando il numero di rappresentanti che possono essere eletti dagli insegnanti, quali sono gli insegnanti ad avere il diritto all'elettorato attivo e passivo, le modalità in cui si può conservare o perdere tale diritto e le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità. Con questo articolo vogliamo fornire un focus sulla normativa, nonché una valida guida per i docenti, sperando di riuscire nell'intento vi auguriamo buona lettura.
Differenza tra elettorato attivo e passivo
Prima di addentrarci nella trattazione facciamo una piccola premessa, indicando la differenza tra elettorato attivo e passivo in ambito scolastico, specificando il significato di ciascun termine:
- L'elettorato attivo è la facoltà concessa al docente di votare ed eleggere il proprio rappresentante all'interno degli organi collegiali;
- L'elettorato passivo è la facoltà del docente di "candidarsi" ed essere eletto come rappresentante all'interno degli organi collegiali.
Di conseguenza, salvo particolari casi, possiamo affermare che ogni docente, nell'ambito della formazione degli organi collegiali è sia elettore che eleggibile
A quali elezioni partecipano i docenti?
Le elezioni alle quali prendono parte i docenti sono quelle per eleggere il consiglio di circolo o di istituto e il comitato di valutazione. Il numero di rappresentanti eleggibili secondo il seguente schema:
Organo collegiale | N° rappresentanti |
---|---|
consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni | 6 rappresentanti |
consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con popolazione scolastica con oltre 500 alunni | 8 rappresentanti |
comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti nelle scuole con massimo 50 docenti | 2 rappresentanti effettivi e 1 supplente |
comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti nelle scuole con oltre a 50 docenti | 4 rappresentanti effettivi e 2 supplenti |
Quali docenti hanno diritto all'elettorato attivo e passivo?
L'articolo 10 comma 6 dell'ordinanza stabilisce che il diritto all'elettorato attivo e passivo spetta a:
- docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
- docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;
- insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;
- ìdocenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
- ìinsegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;
- insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
- insegnanti di religione;
- esperti degli istituti tecnici e professionali;
- personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo art. 17.
Casi particolari
Oltre a questi, ci sono altre tipologie particolari di docenti che hanno diritto all'elettorato ad esempio:
- docenti non di ruolo con supplenza annuale;
- docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18;
Per quanto riguarda idocenti in servizio in più circoli o istituti, anche in assegnazione provvisoria, il diritto all'elettorato attivo e passivo si estende a tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
Chi non ha diritto all'elettorato?
La lista dei non aventi diritto è molto più corta, essi sono:
- docenti non di ruolo supplenti temporanei;
- docenti incaricati di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali;
Per quanto riguarda l'ultimo punto, la nomina di un docente eletto in consiglio di istituto decade se successivamente viene nominato preside incaricato.
Assenze dal servizio di docente: si perde il diritto l'elettorato?
La risposta a questa domanda è duplice e varia a seconda dei casi.
L'articolo 11 dell'ordinanza indica i casi di conservazione del diritto anche in caso di assenza dal servizio, stabilendo che:
- Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola;
- Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto;
- Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto.
Ricordiamo che tra i legittimati motivi rientra anche l'assenza per motivi sindacali o perchè si è membri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
L'Articolo 12, invece, elenca i casi di perdita del diritto di elettorato, ovvero:
- Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto (salvo le eccezioni stabilite dall'articolo 11);
- il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
A perdere il diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo è anche il docente sospeso dal servizio, anche cautelarmente) a seguito o in attesa di procedimento penale o disciplinare.
E Per chi è sia docente che genitore?
Questa è forse la domanda più frequente, e la risposta arriva dall'articolo 16 che specifica che il Docente che sia anche genitore di un alunno può esercitare l'elettorato attivo e passivo per entrambe le componenti a cui partecipa (sia per i docenti che per i genitori). Tuttavia ci sono le seguenti restrizioni:
- il candidato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
- il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli,
- Il candidato in ogni caso deve rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione;