Esami di Stato in vista. Si intensificano le procedure burocratiche per l'istituzione delle commissioni di esame.
Da oggi è infatti possibile presentare domanda per svolgere il ruolo di presidente di commissione. Ecco quali sono i requisiti necessari e le modalità di presentazione dell'istanza.
Inserimento negli elenchi dei presidenti di commissione. Presentazione delle domande
Secondo l'articolo del DM n.183/2019, che attua quanto disposto dall'articolo 16/5 del D.lgs 62/2017, ogni USR deve formare degli elenchi regionali che accolgono i candidati a presidente di commissione.
Nel momento della formazione delle commissioni dunque i presidenti saranno pescati proprio da queste liste, per le quali devono fare domanda di inserimento i dirigenti scolastici di:
- Scuole secondarie statali di secondo grado;
- Istituti di istruzione dove sono attivati corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- Educandati femminili e convitti nazionali.
Mentre le nomine per i Ds di queste categorie sono obbligatorie, esistono invece altre categorie per le quali la domanda di immissione negli elenchi è facoltativa. Le categoria in questione sono le seguenti:
- Ds in condizione di disabilità o agevolati dalla legge 104;
- Ds in servizio presso scuole statali del primo ciclo di istruzione;
- Ds di scuole secondarie di secondo grado statali o del primo ciclo di istruzione collocati a riposo da non più di tre anni;
- Docenti di ruolo di scuole statali secondarie di secondo grado, con almeno dieci anni di ruolo alle spalle, compresi nelle graduatorie di merito nei concorsi per ds, o che hanno svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio incarichi di presidenza o di collaboratore del Ds;
- Docenti di ruolo di scuole statali secondarie di secondo grado, con almeno dieci anni di ruolo alle spalle con laurea almeno quadriennale/specialistica/magistrale o collocati a riposo da non più di tre anni;
È importante precisare che quando si parla dei dieci anni di servizio sci si riferisce al servizio di ruolo prestato sia nella scuola secondaria che nelle scuole di altro grado.
Oltre alle categorie succitate, l'OM n.66/2022 ha reso eleggibili, previo regolare inserimento negli elenchi regionali, anche:
- Docenti a tempo parziale, il cui servizio viene considerato a tempo pieno durante la partecipazione all'esame;
- I docenti di sostegno di scuola secondaria di secondo grado, regolarmente abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie. Sono esclusi i docenti di sostegno degli studenti che prendono parte all'esame, in quanto devono seguirli durante l'esame stesso;
- Docenti tecnico-pratici di scuola secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e in compresenza;
- Docenti di scuola secondaria di secondo grado regolarmente in servizio e che godono delle agevolazioni della legge 104;
- Insegnanti di religione regolarmente abilitati per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, aventi contratto a tempo indeterminato in una scuola di suddetto grado.
Come presentare domanda
La possibile nomina a presidente di commissione passa dalla presentazione di due diverse domande:
- Domanda di inserimento nell'elenco regionale che include tutti gli aspiranti presidenti di commissione;
- Domanda di nomina
La prima è presentabile da oggi 24 marzo fino al 12 aprile tramite Istanze Online. È sufficiente compilare il modello ES-E entro questo periodo di tempo e l'aspirante candidato risulterà inserito.
Analoga anche la modalità di presentazione della domanda di nomina, sempre in digitale tramite Istanze Online, ma tramite compilazione del modello ES-1. Anche qui, il periodo utile è dal 24 marzo al 12 aprile.