Dopo un periodo difficile legato alla pandemia si è entrati ufficialmente nella seconda parte dell'anno scolastico. Per gli studenti degli anni finali di scuola secondaria, ciò significa avvicinarsi ai fatidici esami.
Un appuntamento importante anche per gli insegnanti, i quali devono riunirsi in commissione per valutare gli alunni. Ecco la composizione ufficiale di quella deputata allo svolgimento degli esami di terza media.
Commissione esami di terza media. La normativa
Va precisato che non ci sono cambiamenti nella normativa che disciplina le commissioni per gli esami di terza media.
L'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n.64/2022, emanata ai sensi dell'art.1, comma 956 della legge n.234/2021 riguardante commissioni e sottocommissioni, si rifà dunque al DM n.741/2017.
L'Ordinanza Ministeriale in questione recita infatti testualmente che:
"Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza"Più nel dettaglio, è l'art. 4 del suddetto Decreto Ministeriale ad andare a disciplinare la composizione della commissione e l'assegnazione delle sedi d'esame.
Le sedi d'esame
Molto semplice la disposizione riguardo il ritrovamento delle sedi d'esame. Secondo il decreto sono infatti sedi di svolgimento dell'esame di terza media gli istituti, sia statali che paritari all'interno dei quali sono organizzati corsi di scuola secondaria di primo grado.
Commissioni e sottocommissioni
La composizione della commissione segue le disposizioni contenute all'interno dell'articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs n. 62/2017 in merito alla formazione dei consigli di classe e del loro ruolo nella valutazione intermedia e poi finale degli alunni.
A formare le varie commissioni d'esame sono dunque tutti i docenti appartenenti ai consigli di classe delle terze. Vengono inclusi nel computo anche eventuali docenti di sostegno, di strumento musicale e i docenti di religione cattolica o attività alternativa.
A questo proposito va specificato che i docenti di religione cattolica, pur facendo parte della commissione, non possono interrogare, in quanto la loro disciplina non costituisce materia di esame.
Rimangono esclusi invece i docenti che durante l'anno sono deputati ad attività di ampliamento o arricchimento dell'offerta formativa, compresi i docenti di potenziamento, in quanto non facenti parte del consiglio di classe.
Le commissioni si articolano a loro volta in sottocommissioni, comprendenti i docenti della singola classe.
Presidenza e coordinazione della commissione
Ciascuna commissione è presieduta da una commissario, che in questo caso è coincidente con il dirigente scolastico della scuola in cui si sta volgendo l'esame.
Qualora il dirigente scolastico non fosse disponibile per potere svolgere il suo ruolo di commissario, la funzione viene delegata ad un suo stretto collaboratore, la cui individuazione risponde a quanto enunciato dall'art.25, comma 5, del D.lgs n.165/2001.
A sua volta, ogni sottocommissione ritrova tra i docenti che la compongono un coordinatore. Questa figura riceve delega dal rispettivo presidente, sostituendolo nei lavori d'esame in caso di assenza temporanea o contestuale, come ad esempio nel caso fosse impegnato in un'altra sottocommissione.