Segue una guida esplicativa dettagliata sulla gestione delle Ferie e dei Permessi per il Personale ATA rivolta sia al personale a tempo indeterminato che a quello con contratto a tempo determianto o part time. Troverete info utili sul numero di giorni fruibili, sul periodo in cui è possibile richiedere le ferie e dettagli sulla possibilità di monetizzazione.
Ferie personale ATA: normativa
Il riferimento normativo da tenere in considerazione per le Ferie ATA è l'articolo 13 del CCNL/2007 il quale stabilisce che:
- Il periodo di ferie per il personale ATA con più di 3 anni di servizio è di 32 giorni lavorativi;
- Il periodo di ferie per il personale ATA neo-assunto in ruolo è di 30 giorni lavorativi.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo di giorni e servizio ricordiamo che:
- Le frazioni di servizio prestate superiori a 15 giorni conteranno come mese intero;
- Nel calcolo delle ferie del personale ata che lavora su 5 giorni, il sabato sarà considerato lavorativo ai fini del conteggio delle ferie godute.
Ferie per il Personale ATA a Tempo Determinato
Per quanto riguarda il personale ATA con contratto a tempo determinato, la normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 19 dello stesso CCNL. Le ferie, ai sensi di tale articolo, devono essere proporzionali alla durata del servizio svolto, e non è obbligatoria la loro fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni.
In pratica, vengono applicate tutte le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato con qualche clausola in più. Ad esempio, nel caso in cui il rapporto di lavoro non consenta di fruire le ferie, queste dovranno essere monetizzate al termine dell'anno scolastico.
Ferie per il Personale ATA con contratto Part-time
Anche il personale ATA con contratto part-time ha diritto alle ferie, ma il calcolo avviene in base alla tipologia di part-time secondo il seguente schema:
Tipologia Part-Time | Cosa prevede | Ferie |
---|---|---|
Part-Time Orizzontale | riduzione delle ore giornaliere ma non dei giorni di servizio settimanale | Non è prevista la riduzione del periodo di ferie |
Part-Time Verticale | riduzione di un tot di giorni in base alle giornate annuali lavorative | è prevista una riduzione del periodo di ferie in base ai giorni non lavorati |
Ferie Personale ATA: Quando si possono chiedere?
Secondo la normativa nel periodo compreso tra 1 luglio e 31 agosto, il personale ATA può richiedere almeno 15 giorni consecutivi di ferie. I giorni rimanenti possono essere richiesti nel corso dell'anno scolastico, previa richiesta e in maniera compatibile con le esigenze scolastiche.
Interruzione Ferie Personale ATA e Ferie non godute
Ci sono due principali motivi per cui le ferie possono essere interrotte:
- Motivi di salute dell'interessato;
- Motivi di servizio.
Per quanto riguarda i motivi di salute, specifichiamo che ogni malattia o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni, è motivo di interruzione del periodo di ferie. In questo caso bisognerà premurarsi di comunicare tempestivamente il proprio status di salute alla segreteria scolastica.
Per quanto riguarda, invece, le interruzioni per motivi di servizio che, ricordiamo, sono dovute ad esigenze dell'istituto, al dipendente dovrà essere garantito quanto segue:
- diritto al rimborso delle spese per il rientro in sede;
- diritto al rimborso per eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
- indennità di missione per entrambi i viaggi;
- rimborso spese per il periodo di ferie non godute.
Per quanto riguarda le ferie non godute, è prevista la possibilità per il dipendente di richiederle entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo.
Monetizzazione delle ferie non godute
La domanda che viene posta più spesso in materia di ferie è relativa alla liquidazione o monetizzazione delle ferie non doute: è possibile? Precedentemente la normativa la vietava, ma dal 1 gennaio del 2013 è consentita la monetizzazione per il personale ATA supplente breve e saltuario, nel caso in cui la fruizione risultasse incompatibile con la durata del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il Personale ATA non supplente breve, fatte eccezione i casi riportati alla nota DFP numero 32937/2012, non è concessa la monetizzazione.
Permessi Brevi per il Personale ATA
Lo stesso CCNL del 2007 disciplina anche la materia dei permessi brevi per motivi personali, stabilendo che essi:
- vengono concessi in base alle esigenze di servizio;
- non devono superare la durata di 36 ore per ogni anno;
- non devono superare la metà della durata dell'orario giornaliero individuale;
- devono essere recuperati entro 2 mesi lavorativi dalla fruizione.