Gli articoli 13 e 19 del CCNL Scuola del 29/11/2007 regolano la disciplina delle ferie del personale scolastico, relativa ai dipendenti rispettivamente a tempo indeterminato e a tempo determinato. I periodi di ferie permettono di recuperare energie psicofisiche e salute, nonché di sviluppare la propria personalità. Non c'è un godimento automatico, ma vanno richieste al dirigente scolastico. Vediamo allora quali sono i giorni previsti dal contratto per il personale docente, quali assenze non rientrano nel conteggio delle ferie e come fare richiesta.
Giorni di ferie e festività soppresse: quanti sono caso per caso
Oltre ai giorni di ferie, vanno considerati anche i quattro giorni annuali di festività soppresse, che quindi si aggiungono alle ferie di cui i dipendenti possono godere. Per quanto riguarda il personale scolastico a tempo indeterminato, sono previsti:
- 32 giorni di ferie per anno scolastico, con anzianità di servizio superiore a 3 anni;
- 30 giorni di ferie per anno scolastico, con anzianità di servizio inferiore a 3 anni.
Questa è la regola generale, alla quale bisogna aggiungere una considerazione dei casi particolari. Durante l'anno di assunzione o di cessazione del servizio, per determinare le ferie spettanti si effettua un calcolo in ragione dei dodicesimi di servizio prestato. Con un periodo superiore a 15 giorni, la frazione di servizio è considerata un mese intero.
Il calcolo proporzionale così inteso vale anche per le ferie del personale scolastico assunto a tempo determinato. A tale proposito, come si legge nel CCNL del 2007:
"Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico."Infine, i giorni di ferie del personale in part time verticale vengono calcolati sulla base dei giorni di lavoro e non delle ore settimanali. Se il dipendente è in servizio annuale per 3 giorni a settimana, allora potrà godere di 16 giorni di ferie.
Per quali periodi è possibile richiedere le ferie?
Il periodo di ferie del personale docente non può essere ridotto per malattia o per assenze che sono parzialmente retribuite, come i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% e i congedi parentali al 30%. Detto ciò, è possibile fare richiesta di ferie al dirigente scolastico per i seguenti periodi:
- dal 1° luglio al 31 agosto, ma solo per docenti a tempo indeterminato o tempo determinato al 31 agosto;
- dalla fine delle lezioni al 30 giugno esclusi i giorni dedicati agli scrutini, agli esami o ad attività funzionali all'insegnamento;
- nel corso di sospensioni delle lezioni per seggi elettorali e concorsi;
- dal 1° settembre all'inizio delle lezioni, che viene fissato secondo calendario regionale;
- durante la sospensione delle lezioni per Natale e Pasqua.
A regolare i periodi in cui è possibile fare richiesta di ferie sono il già citato CCNL del 2007, la Legge n. 228/2012 e il CCNL 2016/2018. Si possono comunque richiedere giorni di ferie anche durante i periodi di svolgimento dell'attività didattica. I docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato possono fruire di 6 giorni che andranno detratti dal totale che spetta a loro annualmente.
Gli insegnanti a tempo indeterminato possono aggiungere, in alternativa, questi 6 giorni di ferie ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari. Di conseguenza, vengono fruiti alle stesse condizioni e modalità.
Interruzione delle ferie e reperibilità dei dipendenti durante il loro svolgimento
Per inoltrare la richiesta di ferie al dirigente scolastico, si può utilizzare l'apposita modulistica o la piattaforma del registro elettronico. Di solito, a stabilire le modalità organizzative per fare domanda di ferie sono apposite circolari del DS.
Per quanto invece riguarda l'interruzione delle ferie o la reperibilità del docente in ferie, ci sono alcune considerazioni da fare.
Come si legge nella sentenza n. 27057/2013 della Corte di Cassazione,
"il dipendente pubblico non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie"Riconosciuto il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo di ferie in base a esigenze aziendali, le modifiche vanno comunque comunicate con un preavviso congruo. Il dipendente dovrà ovviamente essere reperibile in caso di malattia insorta e comunicata durante le ferie, per permettere al datore i controlli sanitari.
Ma non solo. Secondo la Cassazione il datore di lavoro non ha il potere totalmente discrezionale di interrompere o sospendere un periodo di ferie già in godimento. Nel caso avvenga, il dipendente ha diritto al rimborso:
- delle spese documentate per il rientro in sede;
- delle spese documentate per il ritorno nel luogo di svolgimento delle ferie;
- delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.