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Ecco come funziona la normativa sulle ferie per gli insegnanti supplenti a tempo determinato. Info su: calcolo ferie, periodo di fruizione e monetizzazione ferie non fruite it-IT Editoriale 2020-06-11T13:21:10+02:00
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Ferie del personale docente a tempo determinato: quanti giorni, calcolo, periodo fruizione, monetizzazione

Ecco come funziona la normativa sulle ferie per gli insegnanti supplenti a tempo determinato. Info su: calcolo ferie, periodo di fruizione e monetizzazione ferie non fruite

Redazione Universo Scuola
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A seguito di numerose segnalazioni, in quest'articolo cerchiamo di spiegare come funziona la disciplina delle ferie riguardanti il personale docente a tempo determinato, ovvero i supplenti.

Ferie: quanti giorni spettano al docente supplente

La normativa delle ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato è contenuta all'art. 19 del CCNL Comparto Scuola. L' art. 19, nel dettaglio, dispone che "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato".

Calcolo ferie docenti a tempo determinato

Esiste una precisa formula matematica per calcolare le ferie spettanti agli insegnanti con contratto a tempo determinato. La formula in questione è la seguente:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x


Di conseguenza x (che rappresenta il numero delle ferie calcolate in giorni) è uguale al prodotto di 30 x n° dei giorni di servizio/ 360. Le ferie spettanti devono essere calcolate in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto, e non in base all'orario di servizio settimanale.

Quando richiedere le ferie

L'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti è dunque possibile fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
  • Durante le vacanze natalizie e pasquali;
  • Durante l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (es. collegi dei docenti).
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

Le ferie possono essere fruite durante la rimanente parte dell'anno per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per lo Stato.

monetizzazione delle FERIE NON godute

Per i docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è l'obbligo di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Dunque se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno sottratti al monte ferie che gli spettano. Non è rilevante, infatti, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui poteva chiederle in quanto si dovrà tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire. Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.

Non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di chiusura della scuola compresi ovviamente i giorni festivi.

Ferie non fruite docenti a tempo determinato al 31/08

In materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Per loro non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti quindi il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto).

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