La quarta fascia delle GAE, cioè graduatorie in esaurimento, è composta dal personale docente ed educativo inserito e pieno titolo o con riserva nelle fasce prima, seconda e terza aggiuntiva, che può inviare domanda di aggiornamento o reinserimento chiedendo, al contempo, la valutazione sia del servizio, sia dei titoli conseguiti.
La domanda può essere presentata dal 16 maggio 2019 al 4 aprile 2022.
Valutazione titoli per fascia
La valutazione dei titoli del personale docente ed educativo presente nelle GAE avviene seguendo quanto riportato negli allegati al decreto n° 60 del 10 marzo 2022:
- allegato 1 per I e II fascia delle graduatorie a esaurimento;
- allegato 2 per III e IV fascia delle graduatorie a esaurimento.
Solo per i docenti di scuola primaria o dell'infanzia che abbiano prestato servizio nelle sezioni primavera, a prescindere dalla fascia di inserimento, è prevista la possibilità di poter scegliere il posto di insegnamento sul quale attribuire il servizio prestato, che sarà così valutato:
- massimo 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia;
- massimo 3 punti nelle graduatorie della scuola primaria.
Valutazione titolo di accesso
Al personale docente che ha conseguito, anche in un altro Paese europeo, un titolo di accesso più favorevole, può richiedere la rideterminazione del punteggio seguendo la tabella di valutazione dei titoli di III fascia (allegato 2).
Non è concesso, invece, spostare punteggi già attribuiti da una graduatoria all'altra. Inoltre:
- i titoli di accesso non possono essere sostituiti da titoli non previsti tra quelli di accesso alle graduatorie a esaurimento;
- i diplomi di perfezionamento che possono essere equiparati vengono valutati allo stesso modo del dottorato di ricerca;
- l'inserimento in graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami non viene riconosciuto come abilitazione.
Valutazione servizi
Per quanto riguarda i servizi svolti negli istituti penitenziari, nelle piccole isole e nelle pluriclassi delle scuole primarie di montagna dall'anno scolastico 2003/04 fino all'anno scolastico 2006/07, verranno valutati il doppio. Non solo:
- i servizi svolti nelle scuole statali e/o riconosciute dall'Unione Europea possono essere equiparati a quelli prestati nelle scuole italiane;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge possono essere valutati solo se prestati in costanza di nomina;
- per il personale docente ed educativo iscritto alle GAE che abbia svolto attività progettuali finanziate dalle Regioni è previsto un punteggio che riguardi tutta la durata del progetto.
Infine, è possibile valutare come servizio di insegnamento la partecipazione a progetti organizzati dalle Regioni attraverso specifiche convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca della durata minima di 3 mesi e massima di 8.