La gita scolastica dovrebbe essere un momento di relax, divertimento e arricchimento culturale sia per gli studenti, sia per gli accompagnatori. Può capitare, però, che accadano degli incidenti; in questi casi, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante in merito ai danni provocati dall'allievo a se stesso è di natura contrattuale e si basa sull'obbligo di vigilanza del personale scolastico sui singoli alunni, che parte dal momento in cui il minore viene affidato alla scuola e termina nel momento in cui quest'ultimo viene riaffidato ai genitori.
Ma se uno o più genitori dovessero partecipare alla gita, di chi sarebbe la responsabilità?
Affidamento dell'alunno all'istituto scolastico
Quando i genitori affidano il proprio figlio minorenne all'istituto scolastico, è quest'ultimo che ha il dovere di vigilare su di lui, accertandosi che non si trovi in situazioni di pericolo che possano interferire con la sua incolumità. La vigilanza, come già detto, inizia quando i genitori affidano il figlio alla scuola e termina nel momento in cui lo riprendono con sé.
Obbligo di sorveglianza e vigilanza
Quando un alunno viene ammesso a una gita scolastica si stipula, in modo sottinteso, un vincolo negoziale che obbliga gli insegnanti a vigilare su di essi sorvegliandoli per l'intero viaggio tramite:
- repressione;
- prevenzione, soprattutto quando ci si trova all'interno di una struttura alberghiera ospitante.
Obbligo di provvedere alla scelta di una struttura idonea
L'istituto scolastico ha, inoltre, l'obbligo di provvedere alla scelta di una struttura idonea a ospitare i partecipanti alla gita attraverso:
- una verifica preventiva sull'oggettiva pericolosità e/o dei rischi connessi al suo utilizzo;
- un'esaminazione del luogo prima di sceglierlo come destinazione effettiva dei partecipanti.
Prova del danno
Quando l'alunno viene ammesso a una gita scolastico si instaura anche un vincolo contrattuale, che comporta per l'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità di tutti i partecipanti per l'intero viaggio. Per portarlo a termine:
- l'allievo deve dimostrare di essersi fatto male effettivamente durante la gita;
- l'istituto scolastico deve provvedere alla prova liberatoria, riconducendo l'evento lesivo a una sequenza causale impossibile da evitare o, comunque, imprevedibile.
Non sussiste affidamento in presenza di un genitore
Nel caso in cui un genitore sia presente alla gita scolastica, non avviene alcun affidamento da parte sua nei confronti della scuola o dei docenti; è il genitore a fare da accompagnatore, diventando a tutti gli effetti l'unico responsabile. La scuola, quindi, non ha obbligo di sorveglianza, così come i docenti non hanno alcun vincolo e/o imposizione.