Con la pubblicazione prevista per il mese di aprile, a breve i docenti saranno tenuti a compilare la domanda per la graduatoria interna di istituto, come sancito dal CCNI mobilità.
Nella guida, vedremo nello specifico:
- cos'è e a cosa serve la graduatoria interna di istituto;
- chi deve presentare la domanda;
- come viene assegnato il punteggio.
Cos'è e a cosa serve la graduatoria interna di istituto
La graduatoria interna di istituto è un documento stilato dal Dirigente Scolastico e pubblicato solitamente nei 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità. Il suo scopo è quello di individuare gli eventuali docenti soprannumerari, nel caso la scuola abbia esuberi dovuti - per esempio - a un calo degli studenti iscritti. Seguirà l'eventuale mobilità d'ufficio.
Predisposta di anno in anno, la graduatoria interna di istituto si riferisce a ogni classe di concorso e a ogni tipologia di posto presenti nell'organico scolastico. Prima di vedere nel dettaglio chi deve presentare la domanda per l'immissione nella graduatoria, è bene ricordare che:
- a parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica;
- i docenti presenti già nell'anno precedente devono comunque aggiornare il loro punteggio;
- i docenti appena trasferiti o immessi in ruolo vengono automaticamente inseriti in coda.
Graduatoria interna di istituto: chi deve presentare domanda
A presentare la domanda per l'attribuzione del punteggio, come dalla tabella allegata al CCNI mobilità, dovranno essere tutti i docenti di ruolo con titolarità nella scuola o con incarico triennale. Altre categorie che entreranno nella graduatoria interna di istituto sono:
- chi ha intenzione di presentare la domanda per la mobilità provinciale o interprovinciale;
- docenti in assegnazione provvisoria, che presenteranno la domanda presso la scuola di titolarità o di incarico triennale;
- docenti appena immessi in ruolo.
Non tutti i docenti sono tuttavia tenuti a presentare la domanda. Vengono escluse dalla graduatoria interna di istituto le seguenti categorie:
- docenti non vedenti o emodializzati;
- docenti disabili o non disabili che necessitano, per gravi patologie, di particolari cure con carattere continuativo che possono essere svolte solo nel comune dove si trova la scuola;
- docenti che assistono il coniuge, il figlio o il genitore, anche se in quest'ultimo caso il docente deve essere referente unico per l'assistenza al proprio genitore.
Voci e punteggi della graduatoria interna di istituto
La tabella che contiene i punteggi applicabili nella graduatoria interna di istituto comprende tre voci.
La prima riguarda l'anzianità di servizio, in particolare in relazione a:
- servizio nel ruolo di appartenenza;
- servizio in altro ruolo;
- servizio pre-ruolo;
- punteggio di continuità;
- bonus di 10 punti.
La seconda voce è relativa alle esigenze di famiglia, intese come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità:
- il ricongiungimento al coniuge è valido nei casi in cui il familiare risiede nel comune in cui il docente è titolare;
- i punteggi relativi ai figli valgono sempre, considerando il compimento dei 6 anni o dei 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento;
- la cura e l'assistenza dei figli minorati vale quando il comune in cui si presta l'assistenza coincide con quello di titolarità del docente.
L'ultima voce riguarda i titoli generali, in possesso dei docenti entro il termine previsto dalla presentazione della domanda di trasferimento.
Graduatoria interna di istituto o mobilità volontaria: quali sono le differenze?
Come si può ricavare dal titolo, la graduatoria interna di istituto per la mobilità d'ufficio e quella per la mobilità volontaria seguono criteri diversi nei riguardi di alcune voci. Vediamo quali sono.
Servizio pre-ruolo
Si intende per servizio pre-ruolo valutabile in graduatoria interna di istituto e per la mobilità volontaria è quello prestato:
- per almeno 180 giorni;
- in maniera continuativa dal primo febbraio fino allo scrutinio finale (termine delle attività per la scuola dell'infanzia).
La differenza sta nei punteggi previsti:
- per la mobilità volontaria si valuta 6 punti per ogni anno;
- per la graduatoria interna di istituto vale 3 punti per i primi 4 anni e due punti per ogni anno successivo.
Servizio in altro ruolo
La medesima valutazione di 6 punti per ogni anno riguarda, nella mobilità volontaria, il precedente servizio svolto in altro ruolo. La graduatoria interna di istituto segue invece regole differenti:
- gli anni di servizio nella scuola dell'infanzia vengono valutati con 3 punti per ogni anno nella scuola primaria, mentre si sommano al pre-ruolo nella scuola secondaria;
- gli anni di servizio nella scuola secondaria di primo grado si valutano con 3 punti per ogni anno nella scuola secondaria di secondo grado, e viceversa, mentre si sommano al pre-ruolo nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.
Anzianità di servizio per decorrenza giuridica anteriore alla decorrenza economica
Nel caso di anzianità di servizio che deriva da una decorrenza giuridica del ruolo anteriore alla sua decorrenza economica, i criteri sono diversi a seconda dell'effettivo servizio svolto.
Nel caso in cui non ci sia stato servizio, l'anzianità viene valutata 3 punti ogni anno nella mobilità volontaria come nella graduatoria interna di istituto.
Nel caso invece in cui il docente abbia svolto effettivo servizio, se questo non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutato:
- 6 punti per ogni anno nella mobilità volontaria;
- 3 punti per ogni anno nella mobilità d'ufficio.
Continuità
Per la graduatoria interna di istituto, la continuità - cioè il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto - si valuta:
- con 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e con 2 punti per ogni anno successivo al quinto;
- dopo aver prestato almeno un anno nella scuola di titolarità;
- con 1 punto per ogni anno di servizio continuativo prestato all'interno del comune di titolarità.
Per lo stesso anno scolastico, tuttavia, il punteggio per la continuità nel comune non è cumulabile con quello per la scuola di titolarità. Nel caso della mobilità volontaria, il punteggio si inizia a calcolare dopo un triennio di servizio continuativo.