È scontro tra docenti per quanto riguarda la corretta composizione delle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia. Alcuni docenti hanno infatti rilevato e denunciato delle irregolarità, in quanto nelle liste erano presenti altri aspiranti insegnanti non in possesso dell'abilitazione, requisito assolutamente necessario per far parte della prima fascia.
GPS I fascia e abilitazione: il suo possesso è obbligatorio
L'art 3. Della O.M. n.60 del 2020 ha stabilito che lo specifico titolo di abilitazione è il requisito necessario ad essere inseriti all'interno della I fascia delle GPS, la lista da cui le scuole chiamano in maniera prioritaria i docenti per le supplenze. Alla I fascia segue la II fascia, che accoglie i docenti in possesso dei requisiti per accedere alla rispettiva classe di concorso, non ancora in possesso di abilitazione, chiamati una volta esaurite le graduatorie di I fascia.
Il Tar si esprime. Perché è stata chiesta l'esclusione dei docenti dalla I fascia
I docenti autori del ricorso hanno reputato illegittima la presenza di alcuni colleghi nella I fascia delle graduatorie GPS in quanto non in possesso della rispettiva abilitazione.
Il TAR del Lazio N. 07811/2022 ha quindi accolto il ricorso in merito all'annullamento della prima fascia nella parte in cui la stessa include docenti privi dei necessari requisiti.
Come si evince dalla sentenza:
"Nel caso di specie i soggetti controinteressati, rispetto alle posizioni dei quali parte ricorrente lamenta l'illegittimità della graduatoria impugnata, risultano essere tutti docenti in possesso di un diploma c.d. I.T.P..i quali sono stati destinatari di pronunce di accoglimento con le quali è stato annullato il D.M. n. 374 del 2017 e consentito loro l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto."In altre parole, dopo l'ordinanza ministeriale 60 del 2020 sono state adottate nuove graduatorie rispetto al passato, con nuovi requisiti, ovvero il possesso dell'abilitazione.
Con questa nuova istituzione vengono ufficialmente considerate decadute le vecchie graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia che facevano capo al D.M. n.374 del 2017.
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto per violazione rispetto l'O.M. n.60 del 2020, con conseguente annullamento e ricostituzione delle graduatorie che hanno incluso al loro interno docenti senza titolo abilitativo.