La nota n.1534 del 15 ottobre, firmata dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Stefano Versari, chiarisce alcuni punti riguardanti il green pass a scuola e le relative sanzioni.
Le principali novità riguardano la questione della sospensione dal servizio, delle sanzioni per chi è sprovvisto di certificazione verde e il nodo relativo a chi deve effettuare i controlli.
Al netto dell'obbligo di green pass per il personale ATA e per i docenti delle strutture scolastiche, vediamo quali sono i punti salienti della nota del Ministero.
Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa
Nel caso il personale scolastico non sia provvisto di certificazione verde, nella vecchia formulazione il lavoratore andava incontro a:
- una sospensione dal servizio;
- una sanzione amministrativa pecuniaria.
La legge di conversione modifica, da questo punto di vista, entrambe le discipline. Nello specifico, la sospensione scatterà al quinto giorno da "assente ingiustificato" per chi non ha green pass. La sua revoca sarà invece affidata al raggiungimento di entrambe queste condizioni:
- ottenimento della certificazione verde anti Covid-19;
- la scadenza del contratto di supplenza per il sostituto.
Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative, la legge di conversione non conferma il comma interessato, per cui non ci saranno sanzioni se non si possiede il green pass.
Chi deve controllare il green pass del personale?
In breve, a dover verificare che le prescrizioni in materia di certificazione verde vengano rispettate sono il Dirigente Scolastico e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative.
La nota del Ministero tuttavia rimarca che il controllo del green pass riguarda:
- tutto il personale scolastico;
- tutti i soggetti esterni che accedono alle strutture delle scuole.
Come il Ministero ha chiarito più volte, sono esenti dal presentare il green pass soltanto i bambini, gli alunni e gli studenti. Questi ultimi saranno comunque obbligati a presentarlo nei casi di alternanza scuola lavoro, all'azienda ospitante, e durante le visite didattiche, qualora fosse richiesto dall'ente specifico.
Una novità data dalla legge di conversione riguarda l'eventualità che il lavoratore non sia provvisto di green pass perché non ancora emesso. In questo caso, la legge stabilisce che a fare fede è il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalla struttura sanitaria.
La questione delle sanzioni per omesso controllo
Per ciò che riguarda l'accesso ai locali scolastici da parte di personale esterno, la violazione degli obblighi sulla certificazione verde porta a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 a 1000 euro.
Diversa è l'eventualità in cui il soggetto esterno sprovvisto di green pass entri nella struttura per ragioni lavorative. Qualora sia appurata l'assenza di certificazione verde, da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati, la sanzione amministrativa sarà comminata esclusivamente al suo datore di lavoro.
Come confermato dalla nota, la medesima sanzione è prevista anche per tutte quelle figure che omettano il controllo nei riguardi del green pass:
- Dirigente Scolastico;
- Responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative;
- delegati al controllo.
Ad accertare la violazione del dovere di verifica saranno i Direttori generali degli USR che sono territorialmente competenti. Nel caso dei delegati, l'accertamento spetta al Dirigente Scolastico.