L'accesso al concorso per soli titoli rivolto al personale ATA richiede come requisito di base i titoli di studio necessari in corrispondenza al rispettivo profilo.
È inoltre richiesta un'anzianità di servizio, maturata di ruolo o da precari, di almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni). Il Questi possono essere stati:
- Continuativi
- Non continuativi
- Con orario ridotto
Quali servizi sono validi per l'accesso al concorso per soli titoli personale ATA
Vengono ritenute validi per l'accesso al concorso per soli titoli rivolto a personale ATA i servizi prestati presso:
- Scuola dello stato nel profilo richiesto per l'iscrizione, o profilo superiore;
- Precorse qualifiche corrispondenti del personale non docente statale (D.P.R. 420/74);
- Precorsi profili corrispondenti del personale ATA statale (D.P.R. 558/85);
- Enti locali tenuti per legge a fornire personale ATA alle scuole statali;
- Scuole italiane all'estero con rispettiva certificazione dell'autorità competente del Ministero degli Affari Esteri, equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- Conservatori di Musica, Accademie e Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato fino all'anno accademico 2002/03 con qualifica di "Collaboratore scolastico" e/o "Assistente amministrativo";
- Nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle D'Aosta
Come calcolare i 24 mesi di anzianità servizio ATA
Il calcolo dei 24 mesi di anzianità di servizio del personale ATA avviene considerando:
- I mesi interi, senza tenere conto del numero di giorni da cui un mese è composto;
- La somma delle frazioni di mese, considerando un mese ogni 30 giorni;
- Le frazioni di mese residua superiore a 15 giorni, come mese intero.
Non bisogna dunque calcolare il servizio come il computo totale dei giorni lavorati diviso per trenta. In caso di periodi continuativi su più mesi, si calcolano partendo dal primo giorno di servizio. Il conteggio prende poi in considerazione il periodo che passa da quel giorno al giorno immediatamente precedente del mese o dei mesi successivi. Infine si procede al computo dei giorni restanti di quell'ultimo mese, seguendo il calendario.
Relativamente a questi 24 mesi di servizio si considerano validi i periodi di:
- Congedo parentale;
- Assenza, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge o dal C.C.N.L. vigente o dovuta all'impedimento dell'astensione, nei limiti della durata della nomina;
- Assenza non retribuita dall'attività lavorativa che interrompe l'anzianità, come ad esempio partecipazioni a scioperi o assemblee sindacali;
- Servizio con remunerazione parziale o assenza disciplinata dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2006/09.
Vengono inoltre incluse tutte le domeniche e le festività infrasettimanali relative al periodo in cui il rapporto lavorativo era in essere. Se il dipendente completa tutto l'orario di servizio previsto dal CCNL, anche il sabato e la domenica sono da retribuire e includere nel computo dell'anzianità di servizio, come si evince dall'art. 60 del CCNL/SCUOLA.