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Quali sono le condizioni per dare le dimissioni volontarie per docenti e ata? Cosa dice la normativa sui termini del preavviso e come influisce l'anzianità. it-IT Editoriale 2022-11-07T14:38:17+01:00
Normative

Guida alle dimissioni volontarie in corso d'anno per docenti e personale ATA

Quali sono le condizioni per dare le dimissioni volontarie per docenti e ata? Cosa dice la normativa sui termini del preavviso e come influisce l'anzianità.

Redazione Universo Scuola
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Il tema delle dimissioni volontarie genera spesso molti dubbi nel personale scolastico. In quanto dipendenti pubblici, sia docenti che personale ATA hanno infatti determinati obblighi e condizioni da rispettare.

Partiamo da un presupposto: la richiesta di dimissioni da parte di un docente o di un operatore ATA è perfettamente lecita. Vediamo cosa prevede la normativa in quanto ai termini del preavviso e come su essi influisca l'anzianità di servizio.

Dimissioni volontarie: la normativa di riferimento

Dopo il D.lgs. 29/1993 è iniziata la privatizzazione del pubblico impiego che ha coinvolto anche i dipendenti scolastici. Questo fa sì che il loro lavoro venga normato dalle norme del Testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001), dalle leggi sul rapporto di lavoro e dal codice civile.

Anche le dimissioni volontarie dunque seguono quanto espresso dalle leggi civili per ciò che riguarda le modalità e i termini di preavviso. La normativa regola anche gli adempimenti che spettano all'istituzione scolastica.

Dimissioni volontarie: cosa sono

Nel contesto di un rapporto di lavoro, si intende con il termine "Dimissioni" l'atto unilaterale del dipendente che manifesta al proprio datore di lavoro la propria decisione di risolvere il contratto.

Le dimissioninon necessitano di una motivazione da parte del dipendente e non possono essere sindacate dal datore di lavoro. Nel caso di docenti o personale ATA, non è dunque necessaria alcuna forma di accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica.

Proprio nel contesto scolastico le dimissioni sono frequenti, specie quando il dipendente vuole cambiare posto di lavoro in seguito alla vittoria di una procedura concorsuale con relativa nuova assunzione.

È comunque importante tenere a mente che le dimissioni possono essere revocate dal dipendente , entro congruo termine, rendendole di fatto prive di effetto.

Dimissioni e conclusione dell'anno scolastico in corso

Come previsto dal D.P.R. n.351/1998, le dimissioni dei dipendenti della scuola seguono l'andamento dell'anno scolastico, che deve essere portato a termine. Le dimissioni diventano dunque effettive a partire dal primo settembre dell'anno scolastico successivo, così da garantire il corretto svolgimento dell'attività didattica corrente.

La decorrenza è però diversa nel caso in cui le dimissioni siano prese con effetto immediato. Secondo l'art. 510 del D. Lgs. 297 del 1994 il dipendente non deve infatti più aspettare l'accettazione che, come detto sopra, non è necessaria nel contesto dell'Amministrazione scolastica.

In caso di decorrenza diversa è consigliata l'attivazione della procedura di decadenza con annessa "Risoluzione di rapporto per decadenza" (causale di registrazione dimissioni "CS07").

Dimissioni e preavviso: limiti temporali e anzianità di servizio

Per "Preavviso" si intende formalmente il tempo che intercorre tra la comunicazione dell'intenzione di dimissioni del dipendente e l'effettiva interruzione del rapporto di lavoro. I termini di preavviso servono a garantire il datore di lavoro e ad attutire gli effetti pregiudizievoli.

La normativa di riferimento per i termini di preavviso è l'art. 2118 del codice civile che rimanda a sua volta alle modalità stabilite dai singoli CCNL. Nel caso del reparto istruzione si fa dunque riferimento all'art.23 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

L'art.23 mette in relazione i termini del preavviso all'anzianità di servizio del dipendente che comunica intenzione di dare le dimissioni. Queste le tempistiche:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

Il dipendente è dunque tenuto a rispettare questi termini, viceversa l'Amministrazione ha diritto a recuperare le somme del periodo di preavviso non rispettato, anche tramite trattenuta in busta paga.

Gli adempimenti della scuola nei confronti del dipendente che dà le dimissioni

La scuola che riceve formale richiesta di dimissioni da parte di uno dei suoi dipendenti, ha nei suoi confronti una serie di adempimenti da rispettare:

  • Accettazione della richiesta di dimissioni. Ricordiamo che è un atto formale che non ha alcun effetto sull'efficacia delle stesse dimissioni;
  • Trasmissione degli atti all'USP di riferimento;
  • Inserimento della pratica di cessazione del rapporto di lavoro dipendente sul SIDI (sistema informativo dell'istruzione);

Comunicazione formale dell'interruzione del rapporto lavorativo alla Ragioneria Territoriale dello Stato, così da chiudere la partita di spesa fissa che riceveva l'erogazione degli stipendi del dipendente.

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