Come si legge dalla pagina del Miur, sono aperte le procedure riguardanti la mobilità del personale docente, educativo e ATA. Gli insegnanti di religione cattolica seguono un'ordinanza dedicata.
L'ordinanza pubblicata il 25 febbraio rende dunque possibile presentare domanda di mobilità in un periodo che globalmente va dal 28 febbraio al 15 aprile 2022, con esiti comunicati tra il 17 maggio e il 30 maggio. Ogni singola categoria di personale ha le sue scadenze all'interno dei due estremi temporali di cui sopra (per maggiori info clicca qui)
Le tre fasi della mobilità
In generale tutte le operazioni di mobilità sono riconducibili a tre differenti fasi, classificate in base alla natura dello spostamento del lavoratore.
Le tre fasi in questione sono:
- Comunale
- Provinciale
- Interprovinciale e mobilità professionale
Fase uno: trasferimenti comunali
La prima fase della mobilità prevede gli spostamenti tra scuole dello stesso comune o all'interno dei suoi distretti subcomunali, dipendentemente dall'assetto del singolo comune.
Tra le caratteristiche di questa prima fase si ricorda che non c'è la valutazione delle esigenze di famiglia riportate al punto A2 della Tabella A All. 2 al CCNI.
Inoltre in questa fase il docente, indipendentemente dall'ottenimento del trasferimento per via sintetica o analitica, è vincolato per 3 anni.
Il vincolo triennale non viene applicato qualora il docente sia beneficiario dell'art.13 e abbia ottenuto una scuola esterna al distretto subcomunale, dove viene applicata la precedenza (applicazione solo in comuni con più distretti).
Per quanto riguarda la scuola secondaria esiste una priorità di trasferimento all'interno dello stesso istituto, passando da corso diurno a corso serale e viceversa. Questa riguarda i docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio (incluso l'anno in corso) a fini della ricostruzione carrieristica in centri territoriali e/o in corsi per educazione degli adulti, di alfabetizzazione o per lavoratori.
Questo tipo di priorità è prevista anche per accedere ai centri di istruzione per adulti che sono stati attivati presso i CIPIA, e riguardano anche le successive due fasi di mobilità.
Fase due: trasferimenti provinciali
La seconda fase della mobilità prevede i trasferimenti tra scuole di comuni diversi ma appartenenti alla stessa provincia di titolarità del lavoratore.
In questa seconda fase i docenti sono soggetti al vincolo triennale qualora il trasferimento sia ottenuto tramite preferenza analitica. Coloro che ottengono il trasferimento con preferenza sintetica invece non sono soggetti ad alcun vincolo.
Inoltre, qualora il docente sia beneficiario della precedenza riportata al comma 13, non sarà soggetto a vincolo triennale se la scuola si trova fuori dal comune o dal suo distretto dove si applica a loro favore la precedenza.
Nel caso di un trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, tutti i docenti partecipano alla seconda fase, senza distinguere tra trasferimenti comunali e provinciali. Nonostante questa equiparazione, i trasferimenti da posto comune a sostegno, precedono quelli con direzione opposta.
Per il triennio 2022/25 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune si realizzano con le seguenti ripartizioni:
- 2022/23: 100% posti disponibili;
- 2023/24: 75% posti disponibili;
- 2024/25: 50% posti disponibili.
Terza Fase: trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale
La terza fase della mobilità prevede i trasferimenti tra province diverse oltre che la mobilità professionale.
Vi sono due aliquote che regolano questa terza fase delle operazioni di mobilità:
- 25% dedicato a trasferimenti interprovinciali;
- 25% dedicato alla mobilità professionale.
Tutti i docenti che ottengono un trasferimento interprovinciale o un passaggio di cattedra e di ruolo, sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica, vengono soggetti a vincolo triennale.
Fanno eccezione i beneficiari secondo i criteri dell'art 13. Comma 1, punti I, II, IV,VI, VII,VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un istituto scolastico esterno al comune o al distretto dove viene applicata la precedenza.
In caso di trasferimento interprovinciale, non viene applicata precedenza al figlio che assiste il genitore in situazione di gravità. Per i passaggi sia di cattedra che di ruolo non si applica alcuna preferenza prevista dall'art. 13 tranne per quanto riguarda il personale emodializzato o non vedente.
La precedenza che si applica nella terza fase della mobilità, per il triennio 2022/25, è la seguente:
- Passaggi di cattedra provinciali;
- Passaggi di ruolo provinciali;
- Trasferimenti interprovinciali;
- Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali.