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Tutte le informazioni riguardo l’erogazione della NASpI per i lavoratori precari. Cosa succede in caso di supplenza, lavoro accessorio e part time. it-IT Editoriale 1970-01-01T01:00:00+01:00
Normative

Guida NASpI per docenti precari: si può prendere l’indennità di disoccupazione durante una supplenza?

Tutte le informazioni riguardo l’erogazione della NASpI per i lavoratori precari. Cosa succede in caso di supplenza, lavoro accessorio e part time.

Simone Esposito
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Si può percepire la NASpI in caso di lavoro accessorio o part-time? Questa è solo una delle tante domande che attanagliano i lavoratori alle prese con l’erogazione dell’indennità di disoccupazione dell’INPS. Le regole possono essere poco chiare, specialmente per i docenti precari che a volte non sanno come comportarsi dopo la fine di una supplenza e con l’inizio di eventuali nuove attività lavorative.

Di seguito proponiamo una breve guida per rispondere a tutti gli interrogativi più frequenti. Spesso i precari sono infatti in difficoltà con le regole della NASpI e rischiano di dover restituire parte dell’indennità.

NASpI e attività lavorativa: cosa dice l’INPS sullo svolgimento di lavoro accessorio durante l’erogazione del compenso

Bisogna innanzitutto conoscere la funzione per comunicare all’INPS eventuali cambiamenti riguardo la propria situazione lavorativa. Per evitare problemi e  mantenere la NASpI bisogna quindi:

  • Recarsi sul sito INPS
  • Fare accesso con le proprie credenziali alla sezione Prestazioni e Servizi>Servizi
  • Digitare “NASpI” nel campo “Testo libero”
  • Cliccare su NASpI-COM e poi su invio comunicazione

Se il docente precario che ha terminato la supplenza trova un altro lavoro deve tenere a mente che la NASpI è compatibile con lavori di natura occasionale (lavoro accessorio) solo se sono sporadici e saltuari, con remunerazione tramite Libretto famiglia, per non più di 5mila euro annui. In questo caso, il beneficiario può anche non comunicare all’INPS il compenso percepito.

La casistica in caso di nuovo lavoro durante l’erogazione della NASpI

La NASpI non spetta qualora il docente precario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato negli otto giorni successivi al termine del rapporto di lavoro. Potrà tuttavia beneficiarne appena il nuovo contratto si conclude.

L’indennità decade qualora il contratto di lavoro subordinato abbia durata superiore a sei mesi e/o preveda un presunto reddito annuo superiore a 8.145 euro. Viceversa, con durata inferiore a sei mesi e reddito inferiore a 8.145 euro si può richiedere la NASpI a patto che si dichiari il reddito annuo presunto.

È possibile inoltre richiedere il cumulo, che prevede l’erogazione della NASpI all’80% del reddito presunto. Se il lavoro è superiore a sei mesi ma cessa in anticipo, si può presentare una nuova domanda di NASpI, ma non il ripristino del pagamento della precedente prestazione, in quanto ormai decaduta.

Lavori part-time e tirocini formativi

Se dopo una supplenza il docente precario vuole frequentare un tirocinio formativo durante il periodo di erogazione della NASpI, non potrà percepire l’indennità di tirocinio. Questa regola può tuttavia variare in base alla normativa regionale.

Se invece il richiedente ha più rapporti di lavoro part-time può presentare domanda non appena cessa uno di essi, a patto che comunichi il reddito previsto dall’attività ancora in essere e che questo sia inferiore alla soglia di 8.145 euro annui. Il richiedente può beneficiare dell’indennità con abbattimento in misura dell’80% del reddito presunto.

Restituzione NASpI

In caso di verificata irregolarità il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità di cui ha beneficiato indebitamente. La cifra da restituire è la somma contestata e può essere rateizzata in base alle condizioni economico-patrimoniali dell’interessato.

In caso il lavoratore abbia operato in buona fede la NASpI  sarà comunque ripetibile e la restituzione deve interessare solo il periodo effettivamente lavorato. Qualora ad esempio un docente lavori solo per alcuni giorni in un mese dopo la scadenza della supplenza, non dovrà restituire l’indennità di tutto il mese ma solo quella relativa all’esatto numero di giorni lavorati.

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