Le relazioni sindacali sono uno strumento fondamentale per il corretto funzionamento degli istituti scolastici e riguardano la rete di rapporti che legano le pubbliche amministrazioni in genere - di cui le scuole fanno parte - e i sindacati.
È importante che le relazioni sindacali siano caratterizzate da un approccio costruttivo basato sul dialogo tra le parti, sulla trasparenza e la correttezza dei rapporti e sulla mutua considerazione di obblighi e diritti.
Il sistema delle relazioni sindacali nella scuola: obiettivi e organizzazione
Il sistema delle relazioni sindacali nella scuola ha i seguenti obiettivi:
- Prevenzione e risoluzione di conflitti tra personale e soggetti sindacali;
- Accompagnare la crescita professionale del personale e garantirne l'aggiornamento delle competenze;
- Migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti della scuola, le condizioni del servizio offerto e la qualità delle decisioni prese all'interno del contesto scolastico.
Per quanto riguarda l'articolazione delle relazioni sindacali, essa è organizzata secondo due modelli relazionali:
- Partecipazione svolta sul piano istituzionale competente per materia;
- Contrattazione integrativa che segue le discipline di sezione, compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi. Se prevista, la contrattazione integrativa si svolge anche a livello nazionale e regionale.
Partecipazione sindacale: composizione e funzione
Lo scopo della partecipazione sindacale è quello di instaurare un dialogo che coinvolga le parti e abbia come conseguenza decisioni riguardo l'organizzazione del rapporto di lavoro.
La partecipazione sindacale si articola in:
- Informazione;
- Confronto;
- Organismi paritetici di partecipazione.
L'informazione equivale alla trasmissione di dati utili al corretto esercizio delle relazioni sindacali e degli strumenti deputati al loro funzionamento. Sono elementi conoscitivi che vengono trasmessi dal dirigente scolastico ai sindacati così che questi ultimi possano essere al corrente delle questioni di contrattazione integrative entro l'avvio dell'anno scolastico.
Questo permetterà ai sindacati di poter predisporre le misure da adottare, valutandone in via preventiva i risultati attesi o modificarle tramite proposte e osservazioni.
Tutte le materie oggetto di confronto o contrattazione integrativa devono rientrare nell'informazione sindacale e i sindacati possono ricevere anche informazioni sugli esiti di confronto e contrattazione integrativa.
Il confronto sindacale è la modalità di dialogo sulle materie di interesse delle relazioni. Ha come obiettivo quello di permettere ai sindacati di compiere valutazioni e di definire misure d'azione.
A partire dalla trasmissione delle informazioni, i sindacati si confrontano su misure previste e modalità di attuazione. Possono richiedere un confronto entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni, anche in maniera singola.
Il periodo di confronto non può superare i 15 giorni e termina con una sintesi dei lavori e delle conclusioni a cui sono giunte le parti. L'incontro di confronto può essere anche proposto o subito dall'amministrazione, insieme all'invio delle informazioni.
Contrattazione integrativa: che cosa è
Per contrattazione integrativa si intende la stipula dei contratti che sottopongono le parti a obblighi reciproci. Gli aspetti della contrattazione sono regolati dal CCNL Istruzione 2016-2018.
Il contratto collettivo integrativo dura tre anni e racchiude tutte le materie di discussione. Sono previste rinegoziazioni annuali per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle risorse e le conseguenti modalità di utilizzo.
Il contratto viene stipulato al termine di un negoziato tra il dirigente scolastico e la delegazione sindacale, che può durare massimo trenta giorni con una proroga di altri trenta giorni. In caso di mancato accordo le parti riassumono le libertà di iniziativa sulle materie discusse.
Sempre in assenza di accordo, se le funzionalità amministrative sono danneggiate dall'assenza di intesa tra le parti, il dirigente scolastico può provvedere alle stesse al fine di garantire il servizio, in attesa di proseguire le trattative.
Compatibilità dei costi e interpretazioni contrattuali
L'art.40 bis, comma 1, d.lgs 162/2001 norma il controllo della compatibilità tra i costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, questo viene inviato ad un organo di controllo, insieme ad una relazione illustrativa del DS e ad una tecnica del DSGA.
Qualora l'organo di controllo rilevi qualcosa,la trattativa va ripresa entro cinque giorni dal rilievo stesso. Se per quindici giorni non viene compiuto alcun rilievo, il contratto può dunque venire sottoscritto e trasmesso entro cinque giorni all'ARAN, insieme alle suddette relazioni.
Le clausole contrattuali possono comunque essere oggetto di interpretazioni autentiche successive su richiesta di una delle due prati coinvolte.
Le pratiche interpretative si avviano entro 7 giorni dalla richiesta e possono durare per trenta giorni a partire dall'inizio delle trattative. Qualora si giunga ad un nuovo accordo, questo va a sostituire la clausola discussa, sin dall'inizio del periodo di vigenza del contratto.