Sono diversi i casi in cui il Dirigente Scolastico deve attivare l'accertamento dell'idoneità psicofisica del docente o del dipendente ATA. Questo è l'oggetto del vademecum "Le inidoneità del personale scolastico: procedura di accertamento, forme di tutela del dipendente e riflessi sul contratto di lavoro" pubblicato dall'USR Piemonte. In questo approfondimento, vedremo nello specifico quando sussiste l'obbligo di accertamento da parte del Dirigente Scolastico e con quali modalità.
Verifica d'ufficio dell'idoneità al servizio del dipendente scolastico: la casistica
La procedura di verifica per l'accertamento dell'idoneità può essere attivata dal dipendente oppure, come accennato in introduzione, dal Dirigente Scolastico. Il primo caso è previsto dal DPR n. 171/2011 e dal regolamento in esso contenuto. In qualsiasi momento, il dipendente può presentare al Dirigente Scolastico un'istanza corredata da idonea documentazione medica che verrà trasmessa all'organo deputato alla verifica.
Il secondo caso è invece quello in cui l'avvio dell'accertamento avviene d'ufficio e rientra fra gli obblighi del Dirigente Scolastico. I casi in cui è previsto sono:
- il superamento del periodo di comporto, ossia i 18 mesi nei quali il dipendente in malattia conserva il posto di lavoro, e quindi la visita presso la commissione medica che deve verificare l'idoneità al servizio;
- la presenza di evidenze, riscontrate dal Dirigente Scolastico, che attestino disturbi psichici gravi o condizioni fisiche tali che facciano presumere una potenziale inidoneità al servizio da parte del dipendente in questione.
Secondo periodo di comporto e verifica dell'idoneità: i compiti del Dirigente Scolastico
Una volta terminati i 18 mesi di malattia, il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro. In casi di particolare gravità, comprovati da idonea documentazione medica, può però presentare al Dirigente Scolastico un'istanza per la concessione di un'ulteriore periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi, senza retribuzione. In questo caso, bilanciando gli interessi dell'amministrazione e l'approccio garantista per il lavoratore, è il dirigente a dover decidere se:
- avvalersi del diritto di risoluzione del contratto di lavoro, previa diffida al dipendente;
- concedere gli ulteriori 18 mesi di malattia al lavoratore.
Nello specifico, alla concessione del secondo periodo di malattia il Dirigente Scolastico dovrà avviare la procedura per l'accertamento dell'idoneità psicofisica del dipendente. L'obiettivo sarà quello di verificare la possibilità di riprendere il servizio per le mansioni precedenti alla malattia.
Richiesta di accertamento dell'idoneità psicofisica del dipendente: come si presenta
Sia per il superamento del periodo di comporto che per iniziativa del Dirigente Scolastico, la richiesta di accertamento va indirizzata alla Commissione Medica di Verifica del MEF, ossia alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente.
La richiesta deve essere accompagnata da una relazione in cui sono presenti:
- le assenze per malattia che hanno portato al superamento del periodo di comporto, nel primo caso analizzato;
- i fatti integrati da comportamenti del dipendente che sono stati valutati come conseguenze di patologie psichiche o fisiche, nel secondo caso analizzato.
Per entrambe le alternative, la relazione deve astenersi da ipotesi diagnostiche e riportare esclusivamente la narrazione dei fatti.
Il Dirigente Scolastico dovrà peraltro comunicare immediatamente la richiesta di visita al dipendente. Benché quest'ultimo non può opporvisi, può comunque incaricare un sanitario di fiducia dal quale farsi assistere fino al termine della procedura di verifica.
Nel frattempo, ossia fra la presentazione della richiesta e la visita di verifica dell'idoneità psicofisica, il Dirigente Scolastico può disporre un periodo di sospensione del lavoratore, fino a 18 mesi, se ravvisa la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l'incolumità del dipendente, dell'utenza e degli altri membri dell'istituzione scolastica.
Idoneità e inidoneità del dipendente: quando c'è la risoluzione del rapporto di lavoro?
Una volta effettuata la visita di accertamento, gli esiti possono essere di:
- idoneità;
- inidoneità permanente assoluta o relativa;
- inidoneità temporanea assoluta o relativa.
Nel primo caso, il Dirigente Scolastico dovrà invitare il dipendente idoneo a riassumere il servizio. Di conseguenza, il rapporto di lavoro si ripristina in toto e prosegue alle condizioni originarie. Se il lavoratore si rifiuta di riassumere servizio, il dirigente potrà comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto.
Il secondo caso è quello di inidoneità permanente del dipendente, che può essere:
- assoluta, ossia rispetto a qualsiasi attività lavorativa;
- relativa, ossia con il riconoscimento di una residua capacità lavorativa anche se limitata.
Se l'inidoneità permanente è assoluta, l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento. Se invece l'inidoneità permanente è relativa, il Dirigente Scolastico è tenuto a recuperare al servizio il dipendente, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale.
A tale proposito, il verbale di accertamento non individua tanto le mansioni che il lavoratore può praticare, quanto quelle controindicate.
Nel terzo caso, ossia di un dipendente con inidoneità temporanea assoluta o relativa, la sua utilizzazione avviene solo a domanda dell'interessato al Dirigente Scolastico. Se il lavoratore non fa alcuna domanda di questo tipo, dovrà fruire dell'assenza per malattia (malattia d'ufficio) per tutto il periodo in cui sarà inidoneo temporaneo al servizio.
Per ulteriori informazioni, rimandiamo al vademecum dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.