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Sono illegittime le circolari del Dirigente Scolastico che obbligano il docente a svolgere servizio giornaliero dopo il termine delle lezioni: riferimenti normativi, casi particolari ed Esami di Stato. it-IT Editoriale 2023-06-28T13:11:09+02:00
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Illegittimo il servizio giornaliero dei docenti dopo la fine delle lezioni: cosa dice il CCNL e i casi particolari

Sono illegittime le circolari del Dirigente Scolastico che obbligano il docente a svolgere servizio giornaliero dopo il termine delle lezioni: riferimenti normativi, casi particolari ed Esami di Stato.

Redazione Universo Scuola
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Come si legge nell'articolo 28 del CCNL scuola, l'orario di servizio dei docenti è suddiviso in orario settimanale per l'insegnamento o il potenziamento e orario per l'espletamento delle attività collegiali programmate. A questa suddivisione, si aggiungono anche i doveri dei docenti che non possono essere quantificati dal punto di vista orario, come per esempio le operazioni di scrutinio. Cosa avviene se però il Dirigente Scolastico emana circolari che obbligano i docenti a svolgere, dopo il termine delle lezioni, un servizio giornaliero? Si tratta di una questione che diventa importante soprattutto alla fine delle attività didattiche.

Facciamo il punto della situazione.

Orario di servizio dei docenti: il piano annuale delle attività secondo il CCNL

L'articolo 28, comma 4, del CCNL scuola 2006-2009 stabilisce quali sono gli obblighi di lavoro del personale docente. Dopo aver fatto una suddivisione fra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, si legge:
"Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive."
Questo piano viene deliberato dal collegio dei docenti e può essere modificato per far fronte a nuove esigenze, sempre dal collegio e con le medesime modalità. Le integrazioni dei successivi contratti collettivi inseriscono anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o misti fra cattedra e potenziamento.

Le ore di servizio settimanali valgono soltanto per il calendario scolastico delle lezioni

Il CCNL scuola va avanti e stabilisce anche il monte orario settimanale dei docenti, che è di:

  • 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia;
  • 22 ore settimanali nella scuola primaria;
  • 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

A tale proposito, il comma 5 dell'articolo 28 chiarisce proprio che:
"In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."Il punto del quinto comma appena citato è che l'orario settimanale stabilito dal CCNL è valido "in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni". Conoscere la data in cui terminano le lezioni è utile per capire quando il comma 5 cessa la sua efficacia.

Servizio giornaliero dopo la fine delle lezioni: l'obbligo del DS è illegittimo

In conseguenza a quanto si è appena visto, è illegittimo che un Dirigente Scolastico chieda ai docenti di rispettare l'orario settimanale di servizio anche alla fine delle lezioni. O meglio, durante questo periodo è illegittima la convocazione dei docenti al di fuori delle attività collegiali che rientrano nell'articolo 29 del CCNL scuola o anche l'espletamento di un corso di formazione.

Al netto di questi casi, però, un Dirigente Scolastico non può unilateralmente imporre ai docenti di svolgere un servizio giornaliero, con un calendario già predisposto.

Richieste di questo tipo non sono quindi legittime e potrebbero anche essere impugnate per via sindacale. Il contratto collettivo non prevede in alcun modo l'obbligo per i docenti di svolgere un servizio giornaliero anche al termine delle lezioni.

Quando è necessario essere disponibili? Il caso degli Esami di Stato

Nonostante ciò, sono tuttavia previsti obblighi di disponibilità e reperibilità per particolari urgenze dopo la fine delle lezioni, fino al 30 giugno. Nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono gli Esami di Stato, e a tale proposito interviene l'Ordinanza Ministeriale n. 45/2003, in cui si legge:
"Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con l'esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte."La disposizione dell'ordinanza ha validità anche per quanto riguarda gli esami della scuola secondaria di primo grado.

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