A partire dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti appena immessi in ruolo saranno soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione. In questo articolo, vedremo quali azioni i docenti neoimmessi potranno intraprendere e quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto dell’assunzione in ruolo.
Come avvengono le immissioni in ruolo 2023/2024
Anche per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico è stata confermata la procedura informatizzata, nella speranza che non si presentino i problemi degli anni passati. I docenti che sono inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento e nelle Graduatorie di Merito concorsuali dovranno quindi presentare due diverse domande.
La prima consente di indicare l’ordine preferenziale di province e classe di concorso o tipo di posto, mediante l’istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo di posto”. La seconda consente invece di esprimere l’ordine di preferenza delle sedi o delle scuole disponibili alle quali essere assegnati, mediante l’istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze sede”.
I docenti che non dovessero presentare la prima e la seconda domanda saranno trattati in coda agli altri aspiranti. Si occuperanno gli USR e gli USP di riferimento della comunicazione delle modalità e delle tempistiche dei turni di nomina.
Immissioni in ruolo 2023/2024: vincolo triennale per i docenti neoassunti
Secondo quanto disposto dal Decreto PA convertito in legge a fine giugno, ai docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica un vincolo triennale di permanenza nella scuola di nomina. Così recita a proposito il DL n. 44/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 74/2023:
"Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2017."
In pratica, i docenti immessi in ruolo devono rimanere per tre anni, nella medesima classe di concorso o tipologia di posto, nella scuola di assunzione, ossia quella in cui hanno svolto l’anno di formazione e prova. Nei tre anni è incluso anche quest’ultimo.
Il vincolo non si applica:
- nei casi di sovrannumero o di esubero;
- ai docenti con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità, a patto che la situazione di disabilità si verifichi dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Vincolo di permanenza: cosa può fare il docente immesso in ruolo durante i tre anni?
Nel corso dei tre anni di vincolo di permanenza, i docenti interessati non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione in una provincia diversa da quella di titolarità. Inoltre, non potranno presentare la domanda di mobilità tanto nella provincia di titolarità quanto in una provincia diversa.
Tuttavia, i docenti appena immessi in ruolo potranno:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
- accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per una classe di concorso o tipologia di corso diverse da quella di titolarità.
Si tratta di una possibilità che assume fondamentale importanza nel caso di insegnanti immessi in ruolo in una provincia troppo lontana da quella in cui si ha la residenza.
Nel primo caso, quello dell’assegnazione provvisoria e/o dell’utilizzazione, si potrà fare richiesta esclusivamente per la provincia di titolarità.
Nel secondo caso, quello delle supplenze al 30/06 o al 31/08, il docente sarà tenuto soltanto ad accettare la supplenza per una classe di concorso o tipologia di posto che non siano quelle di titolarità.
In entrambi i casi, comunque, l’anno passato in assegnazione provvisoria, utilizzazione o supplenza rientrerà nel computo del vincolo di permanenza triennale.
Immissioni in ruolo 2023/2024: dopo la rinuncia si può essere convocati?
Avviene in automatico l’accettazione dell’immissione in ruolo, dal momento che la procedura utilizzata è informatizzata mediante algoritmo.
Ciononostante, è possibile comunicare la rinuncia all’immissione in ruolo:
- con la presentazione della prima domanda online o della seconda;
- comunicando con l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento dopo l’assegnazione della provincia e della classe di concorso o tipologia di posto;
- comunicando con l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento dopo l’assegnazione della scuola.
In conseguenza alla rinuncia, è disposta la cancellazione immediata dalla relativa graduatoria. Ciò vuol dire che il docente interessato che rinuncia all’immissione in ruolo perde la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato con la graduatoria dalla quale era stato individuato in primo luogo.