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Scopri il regime delle incompatibilità lavorative per docenti e personale ATA. Quando è possibile svolgere un altro lavoro oltre l'insegnamento? Posso accettare una supplenza se ho un lavoro privato? it-IT Editoriale 2021-01-28T17:27:23+01:00
Normative

Incompatibilità lavorative del personale scolastico: quando è possibile il doppio lavoro?

Scopri il regime delle incompatibilità lavorative per docenti e personale ATA. Quando è possibile svolgere un altro lavoro oltre l'insegnamento? Posso accettare una supplenza se ho un lavoro privato?

Redazione Universo Scuola
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Il tema delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per il personale della scuola è complesso, contraddistinto da una disciplina frammentata e caratterizzata da un continuo susseguirsi di disposizioni in materia.

Dato l'argomento complesso, in quest'articolo approfondiremo il tema delle incompatibilità lavorative spiegando quando e in quali casi è possibilie,per il personale scolastico, svolgere altre esperienze lavorative oltre l'incarico presso la scuola.

Le incompatibilità nel lavoro pubblico

L'istituzione scolastica, essendo un'amministrazione pubblica, è soggetta al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, concetto espressamente previsto dalla Costituzione a tutela del buon andamento dell'amministrazione. Ciò significa che il personale della scuola, docente, educativo e ATA, ha il dovere di svolgere la propria prestazione lavorativa retribuita solo in favore dell'amministrazione dove lavora, nel nostro caso la scuola. Di conseguenza, al momento dell'assunzione, il personale scolastico deve essere libero da ogni occupazione lavorativa e, nel caso di eventuale rapporto di lavoro esistente, che sia pubblico o privato, questo dovrà immediatamente cessare.

La materia delle incompatibilità nella pubblica amministrazione è disciplinata dall' articolo 53 del D.Lgs. 165/01, il quale elenca una serie di attività incompatibili per il dipendente pubblico. Quest'ultimo, nello specifico, non può:

  • svolgere attività imprenditoriale;
  • svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
  • cumulare impieghi pubblici (salvo quelli stabiliti dalla legge);
  • partecipare in qualità di socio in società (tranne la responsabilità del socio non sia limitata da legge o atto costitutivo);
  • ricoprire carica di presidente o amministratore in società di capitali.

Esistono comunque delle residue attività che possono essere svolte in concomitanta con il lavoro pubblico, data la loro poca incidenza sulla prestazione lavorativa. Tali attività sono:

  • collaborazione con giornali, riviste etc.;
  • utilizzo economico di proprie opere di ingegno;
  • partecipazione a convegni e seminari;
  • incarichi in cui è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
  • incarichi per cui il dipendente è posto in aspettativa, comando fuori ruolo;
  • gli incarichi sindacali;
  • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare;
  • incarichi presso le commissioni tributarie;
  • gli incarichi come revisore contabile.

L'unica possibilità di mantenere un rapporto di lavoro in atto oppure di poterne instaurare due contemporaneamente è quella di chiedere, al momento della sottoscrizione del contratto, di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%, condizione che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi, purché non siano entrambi pubblici. È infatti vietata la possibilità di stipulare due contratti di lavoro di natura pubblica.

PERSONALE SCOLASTICO PART-TIME

Per quanto riguarda il comparto scuola, l'assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso la durata delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Il personale scolastico dunque, può sottoscrivere rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o anche trasformazione di rapporti già esistenti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi consentiti dalle dotazioni organiche.

PART-TIME scuola e lavoro privato: NORMATIVA

L'art. 58 comma 9 del CCNL/2007 specifica che al personale part-time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro privato, dipendente o autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione.

L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

In mancanza dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico, il personale scolastico, ferma restando la responsabilità disciplinare, può essere soggetto a sanzioni e chiamato a rispondere dei danni causati all'amministrazione davanti al giudice contabile.

Posso accettare una supplenza se ho già un lavoro privato?

Per quanto riguarda i supplenti essi possono, previa autorizzazione del dirigente scolastico, accettare incarichi solamente se le ore prestate come supplenza a scuola non siano superiori al 50% del monte ore previste dal contratto part-time.

ASPETTATIVA a scuola E COMPATIBILITà LAVORATIVA

L'articolo 18 c. 3 del CCNL 2007 consente al personale scolastico di essere collocato in aspettativa non retribuita per un anno scolastico, al fine di effettuare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o superare il periodo di prova sospendendo, di fatto, l'incompatibilità durante tutto il periodo di fruizione. Ciò è possibile solo una volta instaurato il rapporto di lavoro nella scuola. Chi fosse in possesso di un contratto di lavoro dipendente al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nella scuola, si troverebbe in una situazione di incompatibilità non potendo sottoscrivere il contratto.

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