Oltre alla retribuzione mensile, ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative viene corrisposta un'indennità di direzione.
In questo approfondimento sui DSGA, vedremo nello specifico:
- com'è formata tale indennità di direzione;
- come si calcolano la parte fissa e la parte variabile;
- come viene liquidata l'indennità di direzione;
- casi di assenza per cui è previsto il calcolo o meno.
Indennità di direzione: principali riferimenti normativi
L'indennità di direzione per i DSGA è regolata dal CCNL scuola 2006-2009 che, all'art. 56, stabilisce:
"Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione [...]. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni"Di conseguenza, l'indennità di direzione spetta al DSGA, al DSGA facente funzioni e al DSGA supplente, con alcune differenze da caso e caso.
Le cifre di cui parleremo nei prossimi paragrafi sono quelle aggiornate dal nuovo contratto scuola del triennio 2019-2021 e si riferiscono alla:
- parte fissa dell'indennità di direzione, a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- parte variabile dell'indennità di direzione, a carico del FIS.
Parte fissa dell'indennità di direzione: calcolo, liquidazione e casi specifici
Come stabilito dal CCNL scuola 2006-2009, l'indennità di direzione si suddivide in parte fissa e parte variabile. La prima è la quota uguale per tutti i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi ed è pari a 1.984,20 euro lordi annui. La somma viene corrisposta per 12 mensilità, direttamente nella busta paga, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato con il sistema del cedolino unico.
Questa modalità si applica anche nel caso dei DSGA supplenti, ossia quando viene nominato un dipendente da graduatorie di terza fascia su posto vacante e disponibile.
Diversa è invece la situazione degli assistenti amministrativi con funzioni di DSGA. La parte fissa dell'indennità di direzione ammonta sempre a 1.984,20 euro lordi annui, ma viene suddivisa in:
- Compenso Individuale Accessorio (CIA), che viene corrisposto direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato nel cedolino del dipendente ed è pari a 961,20 euro;
- differenza fra la quota fissa e il CIA, che viene corrisposto a carico del fondo integrativo d'istituto, pari a 1.023,00 euro.
Parte variabile dell'indennità di direzione: calcolo per istituzione scolastica e casi specifici
Spetta al FIS anche la liquidazione ai DSGA della parte variabile dell'indennità di direzione. Sono inclusi anche i DSGA facenti funzioni e i DSGA supplenti.
Il calcolo della parte variabile dell'indennità di direzione dipende dal numero dei dipendenti ATA dell'istituzione scolastica, per i quali si stabilisce una somma di 30,00 euro per ciascuna unità, a cui vanno sommati:
- 1.220,00 euro per aziende agrarie;
- 820,00 euro per convitti ed educandati annessi;
- 750,00 euro per istituti verticalizzati e istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati e istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione;
- 650,00 euro per scuole medie, scuole elementari e licei non rientranti nella tipologia precedente.
Indennità di direzione del DSGA: regime delle assenze
Nel calcolo dell'indennità di direzione per i DSGA rientrano anche le eventuali assenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Di seguito, riportiamo i casi di assenza per i quali spetta comunque l'indennità:
- assenze per malattia superiori a 15 giorni lavorativi;
- ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza post-ricovero;
- gravi patologie;
- ferie e festività soppresse;
- permessi ex Legge n. 104/1992;
- congedo di maternità e astensione obbligatoria;
- congedo parentale (nel caso ci sia riduzione stipendiale si applica in percentuale anche all'indennità);
- assenze che non comportano decurtazioni stipendiali.
Al contrario, questi sono invece le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA:
- assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia;
- aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia;
- congedo biennale ex D.Lgs. n. 151/2001;
- sciopero;
- sospensioni disciplinari;
- assenze ingiustificate.
Il regime delle assenze così esposto è valido per DSGA, DSGA facenti funzioni e DSGA supplenti.