Già nello scorso anno si è assistito ad una moltiplicazione esponenziale del fenomeno dell'homeschooling: la pratica attraverso la quale sempre più genitori decino di "ritirare" i propri figli da scuola e sottoporli ad istruzione domiciliare, spesso di tipo "parentale". Soltanto nell'ottobre dell'anno scorso i casi conteggiati si attestavano intorno ai 2.000 ma la pratica si è via via intensificata con l'avanzare delle varianti del Covid-19, tanto che il Ministero dell'Istruzione ha provveduto ad emanare, il 30 novembre dell'anno appena terminato, una circolare contenente le indicazioni per le iscrizioni all'istruzione parentale per l'anno 2022-2023. Le domande di quanti interessati a perseguire la pratica, devono essere inviate entro il mese di gennaio: scopriamo perciò cosa resta invariato e cosa cambia col varo della nuova circolare.
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L'HOMESChOOLING: COS'E'?
La pratica dell'homeschooling era un fenomeno già estremamente diffuso nel mondo prima della pandemia ma molto meno nel nostro Paese dove generalmente i genitori preferivano, fino a qualche tempo fa, affidare l'istruzione dei propri figli a terzi, che siano esse istituzioni pubbliche, private o parastatali. In Italia però il fenomeno ha preso particolarmente verve proprio nell'ultimo biennio, in concomitanza con lo stato d'emergenza sanitaria. La prassi è del tutto legittimata dal nostro ordinamento: difatti, si rammenta, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, che nel nostro Paese è obbligatoria l'istruzione - non la frequenza di una istituzione scolastica - pertanto l'istruzione parentale costituisce senz'altro una valida alternativa, almeno in termini di legittimità, alla canonica istruzione scolastica.
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L'ISTRUZIONE PARENTALE DEL 2022: QUALI CARATTERISTICHE?
L'istruzione parentale è una possibilità, concessa dal nostro ordinamento, per il quale le famiglie hanno la possibilità di provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli. In tali casi le mansioni del docente vengono assunte dai genitori stessi o da loro incaricati. Sebbene vi sia una certa libertà circa gli orari e le pratiche d'apprendimento, in virtù dell'obbligo scolastico sussistono taluni criteri da seguire.
1. Effettuare la comunicazione
I genitori che intendono avviare l'istruzione parentale debbono "effettuare una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza" - si legge in calce alla circolare ministeriale del 30 novembre. Tale prassi sostituisce la precedente (contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 62/17) secondo la quale occorreva "presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza".
2. Organi vigilanti
Già presente nel Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1, nuovamente espresso dall'art. 23 del D.Lgs. 62/17, si fa riferimento ad una logica per la quale è necessaria una funzionalità, nell'esercizio del controllo sull'homeschooling, che risponda ad una logica amministrativa "snella" e ad una "miglior efficacia con il minor numero di passaggi". Per tali motivi, gli organi preposti alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo parentale sono, nell'ordine:
- Il sindaco o un suo delegato, nell'ambito del comune di residenza;
- I dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, di istituti privati o statali, presso i quali gli studenti fanno domanda di iscrizione.
3. Il progetto didattico-educativo
I genitori che intendono ottemperare all'istruzione dei propri figli devono dimostrare di possedere determinate competenze atte a svolgere il ruolo di insegnante. Generalmente, sino alla recente introduzione della nota, esse riguardavano essenzialmente la capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione domestica. Il sottoporsi costantemente a vigilanza esterna e il rinnovo annuale della comunicazione, entro gennaio, della volontà di perseguire con tale forma di istruzione, erano gli elementi che completavano il quadro.
Ad oggi è stato introdotto un ulteriore passaggio, sicuramente rilevante, che comporterebbe nelle famiglie interessate all'istruzione parentale l'obbligo di presentare il "progetto didattico-educativo che si intende seguire nell'anno di riferimento" congiuntamente alla comunicazione di istruzione domestica.
Com'è stato messo in luce da Sergio Leali - Presidente de L'Associazione Istruzione Famigliare (LAIF) - in un lungo commento alla circolare ministeriale, il progetto didattico-educativo sarà senz'altro suscettibile di "raccordo", oggetto di un certo dialogo e convergenza tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.
In quanto "rappresentazione della complessità naturale dell'accompagnamento alla crescita, dove la connessione degli aspetti didattici e quelli educativi costituisce la particolarità e la peculiarità imprescindibile per chi rivolga la propria attenzione al processo", il progetto è quantomai passibile di interpretazioni soggettive.
È proprio su questo punto che si instillerà la vera sfida, tanto per i genitori - impegnati a studiare un "luogo concettuale in cui si cimentino nella definizione dei limiti della loro azione, mettendo in luce le problematiche e le strategie per mutarle in risoluzioni" - tanto per la scuola che dovrà validare l'attinenza del progetto con "le linee generali per l'istruzione" riconoscendo l'autorevolezza della scelta famigliare ai sensi dell'art.316, co.1 e art.-ter, co.3 del Codice Civile.