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La nuova Legge di Bilancio prevedi tagli all'interno della scuola, sia di sedi che di organico. Tutte le novità. it-IT Editoriale 2022-11-28T16:47:23+01:00
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Legge di Bilancio, nuova bozza prevede tagli di scuole e organico

La nuova Legge di Bilancio prevedi tagli all'interno della scuola, sia di sedi che di organico. Tutte le novità.

Redazione Universo Scuola
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La nuova Legge di Bilancio punta al ridimensionamento scolastico, con tagli di istituti e membri dell'organico a partire dal 2024/25. Il testo riporta che:
"Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".
Più precisamente, è previsto che il contingente organico dei DS e dei DSGA sia definito tramite decreto ministeriale, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono dopo un accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno solare che precede l'anno scolastico di riferimento.

La nuova norma, in pratica, mette a disposizione un metodo alternativo per individuare e distribuire tra le varie regioni il numero di DS e DSGA nel caso in cui non si raggiunga un accordo in Conferenza Unificata.

Nomina e distribuzione di DS e DSGA

Si prevede, quindi, l'adozione di un decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 luglio, che individua il gruppo di DS e DSGA dividendo per un determinato coefficiente (non inferiore a 900 e non superiore a 1000) il numero degli studenti iscritti nelle varie istituzioni scolastiche statali per anno scolastico e tenendo conto della densità demografica per kmq.

Perseguendo l'obiettivo di ridurre gradualmente il numero delle istituzioni scolastiche per i primi 3 anni scolastici si applicherà un correttivo inferiore all'1%, prevedendo forme di compensazione a livello regionale.

Ridimensionamento della rete scolastica

Di conseguenza, la nuova norma inciderà sul dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 e su un limite massimo di consistenza dell'organico; nello specifico:

  • a.s. 2023/24: continuerà a essere applicata la disciplina vigente;
  • a.s. 2024/25: il contingente organico non potrà superare al limite massimo stabilito dai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del DL n. 98/2011.

In poche parole, per quest'ultimo anno scolastico, riceveranno la reggenza le istituzioni scolastiche autonome che abbiano non meno di 600 alunni, oltre che le istituzioni nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle aree geografiche con specificità linguistiche che abbiano fino a 400 alunni.

Inoltre, è previsto che a partire dall'anno scolastico 2025/26 il contingente organico definito in base alla nova disciplina non debba superare il contingente determinato l'anno precedente.

Creazione di un fondo ad hoc

La nuova disciplina prevede delle economie che verranno finanziate tramite un apposito fondo che vada a incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo d'istituto e il fondo per la buona scuola.

Al contempo, per rendere più semplice e graduale la riduzione del numero delle sedi nei primi 3 anni di applicazione della norma, verranno introdotte alcune integrazioni, come la garanzia del numero delle sedi al pari del numero dei dirigenti scolastici in servizio nella regione.

Per quanto riguarda il trattamento economico di un singolo dirigente scolastico, sarà pari a 101.926 euro al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità; quello di un DSGA, invece, equivarrà a 37.426 euro al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC.

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