Anno 2022/23: Si aprono le domande di trasferimento e con esse alcuni insidiosi interrogativi come, ad esempio, come possano, i docenti soprannumerari, ottenere il trasferimento nella scuola di ex-titolarità. Cerchiamo con questo articolo di fare chiarezza su tali punti.
quali docenti
Per l'anno scolastico 2022/23 hanno diritto a richiedere il trasferimento verso la scuola di ex-titolarità tutti quei docenti soprannumerari che sono stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni. Tale diritto gli vale per precedenza, secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 1 del CCNI, nel punto II.
condizioni necessarie alla precedenza
Il docente in questione, al fine di vedersi soddisfatta la domanda di precedenza, deve appurare di rientrare nelle seguenti condizioni:
- Il docente deve trovarsi negli otto anni consecutivi all'anno scolastico successivo al trasferimento d'ufficio;
- Il docente deve presentare domanda condizionata per il rientro nella scuola, in ciascun anno dei suddetti otto anni.
inoltro della domanda
Nell'atto di compilazione della domanda, il docente che intenda condizionarla nel senso del trasferimento nella scuola di ex-titolarità, deve esprimere, come prima preferenza, la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.
Deve dunque annettere, nell'apposita casella, la denominazione ufficiale della scuola, del circolo o dell'istituto da cui è stato trasferito e procedere compilando la "dichiarazione di servizio continuativo".
Nel caso in cui il docente abbia riportato una preferenza sintetica, la precedenza si applica alla sola istituzione scolastica dove il docente era titolare.
gli allegati
Alla domanda, i docenti interessati a tale trasferimento, debbono allegare la dichiarazione per la continuità di servizio, nella quale occorre esplicitare la scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata nonché fare riferimento all'anno in cui è avvenuto suddetto trasferimento.
in quale fase
La precedenza per il trasferimento verso scuola di ex-titolarità viene disposto nella I Fase di mobilità (trasferimento all'interno del comune), anche se il docente è titolare in un comune diverso da quello della scuola richiesta. Ciò è verificabile nell'allegato B della sequenza operativa menzionata nell'Allegato 1 del contratto.
come viene applicata la precedenza
La precedenza viene applicata solamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, cioè su posto comune e/o cattedra, o posto di sostegno.