Una decisione significativa riguardante la deroga al vincolo quinquennale di mobilità per i docenti neoimmessi è stata recentemente presa dal tribunale di Torino.
Il 10 dicembre infatti è stata emessa una sentenza che ha permesso il ricongiungimento di una docente al coniuge militare, trasferito in un'altra sede di servizio.
Come funziona il vincolo quinquennale per la mobilità scolastica
Il vincolo quinquennale contribuisce a disciplinare i trasferimenti interscolastici dei docenti neoimmessi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020/21. Un tema, quello della mobilità scolastica e dei relativi vincoli, recentemente al centro di un acceso confronto tra governo e sindacati, con questi ultimi che spingono per una revisione delle modalità di spostamento.
In sostanza, dall'anno scolastico 2020/21, in base a quanto si trova espresso al comma 3 dell'art. 399 del D. Lvo 297/94, un docente può richiedere un trasferimento, un'assegnazione provvisoria o un'utilizzazione presso un altro istituto solo dopo avere maturato almeno cinque anni di servizio.
Quanto appena detto si applica indipendentemente dalla graduatoria di riferimento, anche qualora il trasferimento del docente corrispondesse all'impiego a tempo determinato in un altro ruolo o classe di concorso.
Quando si può derogare il vincolo quinquennale
Esistono tuttavia delle particolari condizioni che permettono di derogare il vincolo quinquennale, rendendo possibile la mobilità scolastica anche prima dei cinque anni precedentemente indicati.
La normativa di riferimento è la seguente:
- art. 399 del TU della Scuola: Fa riferimento alle situazioni di sopravvenuto esubero o sovrannumero;
- articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.104/92: Condizioni di disabilità, personali o del congiunto, sopraggiunte dopo l'iscrizione ai bandi concorsuali o all'inserimento in graduatoria di esaurimento (a seconda della modalità di assunzione).
In questi casi quindi il docente può cambiare la propria sede di impiego anche prima di aver compiuto i cinque anni di servizio regolarmente previsti dalla legge.
Ricongiungimento al coniuge militare. Perché è stata concessa la deroga al vincolo quinquennale
Quanto deciso dalla sentenza del tribunale di Torino rappresenta dunque, almeno apparentemente, un'eccezione alla regola. Tra i casi previsti dal comma 3 dell'art. 399 del D. Lvo 297/94 non figura infatti quello del ricongiungimento al coniuge militare trasferito di sede.
Nonostante ciò, una docente immessa in ruolo con decorrenza a partire dalla data del 1° settembre 2020 ha chiesto di poter partecipare alla mobilità interprovinciale nonostante fosse legata alla sua sede, come da vincolo, fino al 2025.
La motivazione addotta è stata proprio il ricongiungimento al coniuge militare che intanto era stato trasferito in un'altra sede. La docente si è appellata al diritto di seguirlo, previsto anche per legge grazie all'art. 17 della Legge 266/1999.
L'interpretazione del tribunale di Torino. Il diritto all'unità di famiglia
Il tribunale di Torino ha di fatto armonizzato due norme. Nonostante effettivamente l'art.399 del T.U. della Scuola non preveda espressamente il caso del ricongiungimento al coniuge militare è stato fatto valere il diritto all'unità di famiglia che sta alla base del sopracitato art. 17 della Legge 266/1999
Il diritto all'unità di famiglia è previsto dalla Corte costituzionale ed è stato fatto valere come disposizione di legge speciale per garantire la convivenza del nucleo familiare, in quanto diritto umano fondamentale.
Il ricongiungimento al coniuge militare è inoltre previsto dal CCNI mobilità 2019-2021 all'articolo 13, che esplicita una precedenza del docente al trasferimento nel momento in cui si verifichino le condizioni espresse nel già citato all'art. 17 della Legge 266/1999.
Di conseguenza, il fatto che la normativa sul vincolo quinquennale non preveda espressamente questo caso, non va ad annullare la possibilità di applicare quanto previsto dalla legge in deroga al vincolo stesso, così come accaduto nel caso qui preso in analisi.