Il dirigente scolastico può disporre il licenziamento di un insegnante di ruolo? Anche se a molti potrà sembrare cinica, la risposta a questa domanda è sì, anche un docente immesso in ruolo può essere licenziato. In questo articolo ci occuperemo di approfondire l'argomento spiegandovi quando e perché il dirigente scolastico può licenziare un docente.
quando un docente può essere licenziato
Le motivazioni che conducono al licenziamento del docente sono le più disparate e spesso derivano da gravi violazioni e da illeciti disciplinari, come aver arrecato intensionalmente danno all'istituto, agli studenti e alle famiglie o aver violato ordini e direttive connesse allo svolgimento delle proprie mansioni. Tuttavia anche l'incapacità professionale o la non idoneità possono essere motivo di licenziamento, che siano esse dovute a scarso rendimento o a motivi di salute.
Come vedete ci troviamo davanti a diversi tipi di motivi per cui un docente, anche se a tempo indeterminato, può essere licenziato, ma sono tutti riconducibili a queste 3 categorie:
- Licenziamento per scarso rendimento protratto;
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- Licenziamento per motivi disciplinari;
docente licenziato per inidoneità
Gli insegnanti possono essere licenziati per scarso rendimento protratto. I casi riconducibili a questa categoria derivano da due diversi tipi inidoneità:
- Scarso rendimento per incapacità professionale;
- Scarso rendimento per motivi di salute;
Anche se in realtà i casi del genere in Italia sono rarissimi, nel caso in cui il dirigente scolastico riscontri incapacità professionale nel docente, egli ha il compito di avviare la procedura tramite una segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale.
Nel caso in cui la non idoneità sia dovuta a incapacità professionale, il Preside dovrà richiedere l'intervento di un ispettore (dell'Ufficio Scolastico Regionale) che avrà il compito di verificare la veridicità della segnalazione. La fase di "indagine" può durare anche mesi, ma se alla fine la fondatezza delle accuse è riscontrata, il dirigente ha carta bianca per procedere con il licenziamento del docente.
Davanti ad un caso di scarso rendimento per motivi di salute, il Preside dovrà seguire la stessa procedura richiedendo però l'intervento di una commissione medica incaricata di appurare l'effettivo stato di salute dell'insegnante. Si tratta in entrambi i casi di un iter complesso e di non facile realizzazione.
Nel caso in cui dopo l'ispezione della commissione medica o dell'ispettore si riscontri l'infondatezza della segnalazione, il licenziamento verrà dichiarato illegittimo in sede giudiziaria e questo costringerà il dirigente a risarcire in prima persona il danno all'immagine della pubblica amministrazione e le mensilità pregresse del docente.
Docente licenziato per mancato superamento del periodo di prova
Veniamo ora ad un caso molto più frequente: la cessazione del rapporto lavorativo per mancato superamento del periodo di prova.
Il Dirigente in questo caso viene coadiuvato da un comitato di valutazione che ha il compito di analizzare l'operato del docente nell'arco di un anno. Questo lasso di tempo viene chiamato periodo di prova e costituirà per il docente in questione un vero e proprio esame.
Se l'operato dell'insegnante non viene considerato bastevole a considerare superato l'anno di prova, egli si vedrà rinnovato tale periodo. Dovrà tuttavia svolgere il secondo anno di prova presso un altro istituto e se non riuscisse a superare il periodo di prova nemmeno al secondo tentativo, allora gli verrebbe preclusa la possibilità di diventare docente di ruolo.
Licenziamento Insegnanti di ruolo per motivi disciplinari
Come accennato all'inizio, gli insegnanti sono soggetti a ben due normative:
- la normativa generale per il pubblico impiego;
- la legislazione speciale del Testo Unico in materia di istruzione;
Da questi due documenti si evince che un insegnante, pur se a tempo indeterminato e di ruolo, può essere licenziato se il suo comportamento non è disciplinarmente corretto.
Ci sono dunque dei comportamenti che se messi in atto possono portare alla cessazione del rapporto lavorativo, ed essi sono:
- Condotte irregolari che portano a violazioni gravi degli obblighi imposti dal ruolo di docente;
- Atti intenzionali volti a recare danno all'istituto, alla pubblica amministrazione, agli studenti o alle famiglie di questi ultimi;
- Utilizzo improprio di beni appartenenti all'istituto o del denaro amministrato e/o custodito in esso;
- Violazioni gravi e inadempienze a comandi e direttive connesse all'esercizio della professione;
- Richieste o riscossioni di denaro, o altri beni, in occasione di attività espletate a causa della funzione svolta;
- Abusi del potere derivato dal ruolo ricoperto;
Come si può licenziare un docente?
Vediamo adesso le modalità attraverso le quali si può licenziare un docente A disciplinare le modalità in cui può essere effettuato il licenziamento è la stessa normativa generale per il pubblico impiego. I casi sono fondamentalmente due:
- Licenziamento con preavviso
- Licenziamento senza preavviso
Licenziamento con preavviso
Si procede con il licenziamento con preavviso in caso di assenze non motivate per più di 3 giorni nel corso di 2 anni, o per più di 7 nell'arco di 10 anni; altro motivo è il mancato rientro entro il termine imposto dall'amministrazione o il rifiuto del trasferimento ordinato per necessità di servizio.
Licenziamento senza preavviso
Si può procedere, invece, con un licenziamento senza preavviso per atti più gravi come la falsa attestazione della propria presenza a lavoro; o aver dichiarato o documentato il falso al momento dell'inizio del rapporto di lavoro; ma anche per aver messo in atto comportamenti aggressivi, violenti o ingiuriosi che ledono l'onore e la dignità dei soggetti e delle istituzioni.
Licenziamento disciplinare per Insegnanti: Competenza e procedura
Qual è l'ufficio che ha competenza in tema di licenziamento disciplinare dell'insegnante?
Questa spetta all' U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) e in special modo all'ufficio procedimenti disciplinari. La procedura garantisce al docente il contraddittorio, il diritto di difesa, il diritto di presentare una memoria scritta. A questa fase succederà un eventuale istruttoria che si concluderà con l'atto di archiviazione, che altro non è che il provvedimento che somministra la sanzione.
Il documento finale non verrà firmato dal preside dell'istituto coinvolto, ma dal direttore generale dell'U.S.R.
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