Il 30 giugno 2021 è stata la data che ha segnato la fine del rapporto di lavoro tra moltissimi docenti precari e gli istituti scolastici dove hanno prestato servizio.
Questi precari rientrano a pieno diritto tra le categorie di lavoratori che possono richiedere la Naspi, l'indennità di disoccupazione INPS per chi perde involontariamente il lavoro. Una misura provvidenziale importante, resa ancora più essenziale dall'emergenza sanitaria che ha reso la vita di molte famiglie italiane sempre più difficile, da un punto di vista economico e non solo. Di seguito vengono sintetizzate tutte le informazioni necessarie per sapere come richiederla e per verificare di averne effettivamente diritto.
Indennità Naspi 2021: Quali sono i requisiti
È opportuno, prima di elencare i requisiti da soddisfare per richiederla, ricordare che la Naspi è l'unica indennità percepibile dai disoccupati italiani. Dalla sua istituzione tramite Dlgs n° 22, datata 4 marzo 2015, ha infatti sostituito le vecchie indennità di disoccupazione.
I requisiti generali per richiedere e ottenere la Naspi sono i seguenti:
- Essere disoccupati dopo aver perso involontariamente il lavoro;
- Avere lavorato per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti rispetto la data di cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo;
- Avere lavorato per almeno 30 giorni effettivi nei 12 mesi precedenti rispetto la data di inizio disoccupazione;
- Rilascio della DID - la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - facilmente richiedibile al centro dell'impiego della propria città. La pratica viene ormai iniziata automaticamente con la richiesta della Naspi, di conseguenza basta recarsi al centro dell'impiego per completarla, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
Requisiti Naspi e Decreto Sostegni Bis. Precisazioni e modifiche
Nel calcolo dei periodi lavorativi e contributivi, bisogna tenere conto di alcuni accorgimenti generali:
- Per quanto riguarda le 13 settimane si possono considerare anche i contributi previdenziali e quelli figurativi accreditati per i periodi di maternità obbligatoria o congedo parentale, ma anche per eventuali periodi di lavoro all'estero (se convenzionati). Rientrano anche fino a 5 giorni annui di malattia per i figli entro gli 8 anni di età;
- Le 30 giornate effettive di lavoro possono essere di difficile calcolo. Si possono anche prendere in considerazione le settimane - che devono essere 5 - e sono inoltre cumulabili anche nell'anno precedente alla perdita del lavoro se si sono verificati periodi di cassa integrazione, malattia, infortunio, assistenza a soggetti con handicap, attività relative ai contratti di solidarietà, maternità, congedo parentale o impegno in attività in veste di carica pubblica.
Alla luce del Decreto Sostegni Bis inoltre, vista la complicata situazione sanitaria, il requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti è stato momentaneamente sospeso.
L'effetto della sospensione è parzialmente retroattivo, in quanto le domande sospese tra il 1° gennaio 2021 ed il 19 aprile 2021 stanno venendo riconsiderate dall'INPS.
Congelata inoltre la decurtazione del 3% al mese fino al 31 dicembre 2021. In questo modo qualora anche il quarto mese di indennità ricadesse nel 2021, non sarebbe prevista alcuna riduzione dell'importo dell'assegno di disoccupazione.
Come calcolare l'importo e la durata della Naspi
Per calcolare la durata dell'indennità si tengono ancora in considerazione i 4 anni precedenti alla cessazione dell'ultimo contratto lavorativo. Questo periodo infatti serve a quantificare per quanti mesi può essere erogata la Naspi:
- Può essere percepita per la metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni;
- La durata massima della Naspi può essere quindi di 24 mesi.
Per quanto riguarda il calcolo dell'importo bisogna invece considerare, sempre in riferimento allo stesso periodo di tempo, il 75% della retribuzione media su base mensile e imponibile ai fini previdenziali.
Qualora si superasse il massimale previsto in base alla media delle retribuzioni ( 1335,40 € nel 2021) la Naspi diventa equivalente alla somma tra il 75% dell'importo di riferimento annuo e il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale importo.
Generalmente dal quarto mese l'indennità va scendendo del 4%, mentre attualmente bisogna tenere conto del congelamento precedentemente descritto.
Presentazione domanda Naspi. Modalità e scadenze
Il lavoratore che ha perso il lavoro, una volta assicuratosi di possedere i suddetti requisiti, deve presentare domanda per l'assegnazione della Naspi entro 68 giorni dalla fine del suo contratto di lavoro.
È fondamentale non andare oltre questo limite, altrimenti si perderà definitivamente il diritto all'indennità di disoccupazione.
La domanda si presenta direttamente online tramite l'apposita sezione personale "My Inps" sul sito istituzionale dell'Inps. L'utente può accedere e autenticarsi tramite:
- Spid;
- Pin dispositivo;
- Carta Nazionale dei Servizi;
- Carta di identità Elettronica.
Con le suddette credenziali si può anche optare per inizializzare la pratica telefonicamente tramite il Contact Center Inps. In alternativa ci si può anche rivolgere fisicamente a un Patronato o a professionisti accreditati, che prenderanno in carico la procedura.
Precedenti dimissioni non influiscono sulla Naspi
Per concludere bisogna precisare che avere dato dimissioni volontarie da precedenti impieghi, non pregiudica in alcun modo l'eleggibilità per la Naspi.
Le condizioni, tra cui la principale (ovvero la perdita involontaria del lavoro), riguardano infatti l'ultimo lavoro svolto e non l'intera storia lavorativa del richiedente.
Di fatto quindi è sufficiente che l'ultima interruzione lavorativa, quella per la quale si richiede la Naspi, sia involontaria. Inoltre, eventuali lavori da cui ci si è dimessi, vengono comunque calcolati all'interno del computo delle settimane , contribuendo attivamente a definire importo e durata della Naspi stessa.
Una precisazione doverosa e rincuorante per tutti i docenti precari che possibilmente si sono trovati a svolgere altre professioni nei periodi in cui non hanno potuto prestare servizio a scuola.