Nell'articolo odierno affronteremo una tematica molto delicato, ovvero quello della sorveglianza o vigilanza da effettuare sugli alunni. Scopriremo cosa dice la normativa, analizzando sentenze della cassazione, capiremo quali sono gli obblighi dei docenti e a quali momenti si estende l'obbligo di sorveglianza.
Vigilanza Alunni: Normativa
Secondo la sentenza n. 3074/1999 della Cassazione l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti nei confronti degli alunni si estende a tutto il tempo durante il quale essi sono affidati all'istituzione scolastica.
L'obbligo dunque vige finchè il genitore non preleva il figlio da scuola o finchè quest'ultimo non arriva a casa usufruendo del servizio di trasporto scolastico.
L'obbligo per i docenti è ribadito al comma 5 dell'articolo 29 del CCNL scuola, in cui è specificato che gli insegnanti sono tenuti:
- a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per effettuare l'accoglienza;
- assistere e accompagnare gli alunni all'uscita;
Ricordiamo che il docente, in caso di assenza del genitore all'uscita di scuola, non ha l'obbligo di attendere il suo arrivo, deve tuttavia segnalare la situazione al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci.
Oltre a queste direttive, vi sono degli obblighi specifici che si applicano in certe situazioni, analizziamole.
Vigilanza sugli alunni durante il cambio d'ora
Esistono dei casi particolari in cui applicare il servizio di sorveglianza, uno di questi è il cambio dell'ora.
La normativa prevede che nel caso in cui il docente ritenga che la situazione in classe non è sicura al 100%, non deve allontanarsi per raggiungere un'altra classe, attendendo anche in caso di ritardo prolungato da parte del collega dell'ora successiva, anche se questo comportasse conseguenze sul piano dell'applicazione della didattica.
Vigilanza dei docenti durante l'intervallo
Durante la ricreazione ai docenti è richiesta maggiore attenzione ai fini della sorveglianza, in quanto è prevedibile un eccesso di esuberanza da parte degli alunni che potrebbe sfociare in eventi dannosi.
Un incidente dovuto a mancata sorveglianza in questo lasso di tempo costituisce un'ipotesi di colpa grave, ma ovviamente la responsabilità del docente è inversamente proporzionale all'età degli alunni.
Esiste tuttavia un'attenuante per l'insegnante, che può discolparsi solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha potuto far nulla per evitare l'evento dannoso in quanto esso si è manifestato in modo improvviso, imprevedibile e inevitabile.
Obblighi dei docenti durante le assemblee degli studenti
In questa occasione i professori non anno l'obbligo di sorveglianza e vigilanza.
L'articolo 13 del D.Lgs 297/94 dice che alle assemblee di classe o di istituto possono assistere i docenti che lo desiderino, ciò esime gli insegnanti da ogni obbligo.
Aggiungiamo anche che, visto le assemblee interrompono l'attività curriculare, il docente potrebbe allontanarsi.